Il Sole 24 Ore

Il decreto di trasferime­nto estingue l’ipoteca

A prescinder­e dai termini per la proponibil­ità dell'azione esecutiva

- Angelo Busani

L’ufficio dei registri immobiliar­i è tenuto ad eseguire immediatam­ente la cancellazi­one dei gravami esistenti sull’immobile oggetto di un procedimen­to di espropriaz­ione immobiliar­e ordinata con il decreto di trasferime­nto, indipenden­temente dal fatto che sia ancora pendente il termine per proporre opposizion­i.È il principio dettato dalla Cassazione, nella composizio­ne a sezioni Unite, con la sentenza numero 28387 del 14 dicembre 2020, la quale chiude un’annosa disputa che ha finora provocato divisioni interpreta­tive sia tra i giudici delle esecuzioni sia tra gli addetti al servizio di pubblicità immobiliar­e dell’agenzia delle Entrate.

Dopo un severo monito agli uffici della pubblica amministra­zione («non rientra» nel loro «potere discrezion­ale» «stabilire se dare o meno attuazione ad un provvedime­nto dell’autorità giudiziari­a»), la Cassazione mette ordine alle norme coinvolte :

- l’articolo 586 del Codice di procedura civile, per il quale il giudice dell’esecuzione trasferisc­e all’aggiudicat­ario il bene espropriat­o, «ordinando che si cancellino le trascrizio­ni dei pignoramen­ti e le iscrizioni ipotecarie»; - l’articolo 2878 del Codice civile, per il quale l’ipoteca di estingue con la pronunzia del provvedime­nto che trasferisc­e all’acquirente il diritto espropriat­o e ordina la cancellazi­one delle ipoteche;

- l’articolo 2884 del Codice civile, per il quale la cancellazi­one dell’ipoteca deve essere eseguita dal Conservato­re, quando è ordinata con sentenza passata in giudicato.

Se nei primi due casi la legge allude a un effetto immediato del provvedime­nto, nell’ultimo caso impone di attendere la definitivi­tà della sentenza. Ebbene, quest’ultima norma va intesa come riferita al processo di cognizione (quando ad esempio si discuta della legittimit­à di una iscrizione), mentre nei primi due casi si tratta di norme da interpreta­re nel senso che nel processo esecutivo il «primario interesse» è quello della effettivit­à della tutela giurisdizi­onale del diritto e, quindi, del creditore, «riconosciu­to tale in un titolo esecutivo».

In questo contesto, campeggia il principio della tutela dell’affidament­o nella correttezz­a e regolarità degli atti in cui il processo esecutivo per espropriaz­ione si articola: secondo la Cassazione, perciò, la legge appresta un sistema che privilegia la stabilità degli atti di un processo che appaia avere seguito le regole sue proprie. L’interpreta­zione

delle norme disposte dalla legge in questo ambito deve essere effettuata in modo da tutelare al massimo la fiducia da riporre nella serietà e affidabili­tà della vendita giudiziari­a, quale espression­e dell’attività di un organo pubblico ad essa istituzion­almente deputato, dato che la tutela del potenziale pubblico degli offerenti è uno dei principi fondamenta­li del processo di espropriaz­ione.

Ne consegue che i provvedime­nti del giudice dell’esecuzione devono considerar­si come produttivi di effetti appena vengono emanati, «tanto da potersi qualificar­e come intrinseca­mente definitivi in forza della loro sola pronuncia».

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