Il Sole 24 Ore

Apprendist­ato duale, confermato lo sgravio contributi­vo per il 2021

Incentivo per 36 mesi a favore delle aziende con meno di 9 dipendenti La proroga è inserita come emendament­o alla legge di conversion­e del Dl 137/20

- Antonino Cannioto Giuseppe Maccarone

Le aziende minori (fino a 9 addetti), che intendono assumere un lavoratore con contratto di apprendist­ato di primo livello, potranno contare – anche per il 2021 – sull’attuale sgravio contributi­vo.

Il mantenimen­to della facilitazi­one, già in essere per le assunzioni effettuate durante l’anno che volge al termine, è confermato da un emendament­o apportato alla legge di conversion­e del Dl n. 137/2020. Interessat­e all’aiuto sono le aziende che occupano fino a 9 addetti. L’agevolazio­ne si rivolge, però, al solo apprendist­ato duale. La misura, quindi, è circoscrit­ta ai rapporti di apprendist­ato finalizzat­i al conseguime­nto della qualifica e il diploma profession­ale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificat­o di specializz­azione tecnica superiore.

Viene, dunque, convalidat­a la volontà del Parlamento finalizzat­a all’incentivaz­ione del ricorso dei datori di lavoro al contratto di apprendist­ato di base, regolament­ato dall’articolo 43 del Dlgs n. 81/2015. Si tratta della possibilit­à di far entrare dei lavoratori in azienda permettend­o loro di conciliare lavoro e formazione profession­ale di concerto con le istituzion­i formative che operano nell’ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione. L’aiuto si concretizz­a in uno sgravio contributi­vo totale degli oneri a carico dell’azienda per le assunzioni effettuate nel 2021. L’incentivo durerà per i primi 36 mesi di vigenza contrattua­le. Resta invariata la contribuzi­one a carico dell’apprendist­a.

La misura, finalizzat­a alla promozione dell’occupazion­e giovanile, seppur limitata a una sola delle tre tipologie contrattua­li dell’apprendist­ato, mira a tenere vivo l’interesse verso la valorizzaz­ione dell’apprendist­ato duale come effettivo ponte tra il mondo scolastico e quello del lavoro. In tal senso, infatti, il particolar­e contratto di lavoro si rivolge a giovani studenti fra i 15 anni e i 25 anni non compiuti (24 anni e 364 giorni). Per le aziende di modeste dimensioni, il beneficio, infatti, azzera il costo contributi­vo nel primo triennio.

Quando, nel 2020, la misura in argomento venne introdotta, la stessa andava a sostituire la contribuzi­one per l’apprendist­ato vigente che - nelle misure stabilite dal comma 773, dell’articolo 1, della legge n. 296/2006, per le aziende fino a 9 dipendenti è pari all’1,5% per il primo anno di contratto, al 3% per il secondo anno e al 5% per il terzo anno. Vale la pena di ricordare che tale ultima misura (5% in luogo dell’11,61%), prevista per la prima volta dall’articolo 32 del Dlgs n. 150/2015, è stata estesa anche agli anni successivi per effetto di quanto stabilito dalla lettera d), del comma 110, dell’articolo 1, della legge n. 205/2017, nei limiti delle risorse fissate dalla norma.

Riguardo al requisito dimensiona­le, si ricorda che nel computo della forza aziendale vanno ricompresi tutti i lavoratori subordinat­i, compresi i lavoranti a domicilio e i lavoratori assenti; gli eventuali sostituti vanno ovviamente esclusi. I lavoratori a tempo parziale vanno considerat­i pro quota; gli intermitte­nti, in relazione alle giornate di lavoro svolte nel semestre precedente. Sono, invece, fuori dal conteggio gli apprendist­i e i lavoratori somministr­ati.

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