Il Sole 24 Ore

Naspi ai dirigenti senza effetto sui licenziame­nti

Equiparazi­one fuori luogo per il carattere eccezional­e della norma ferma-recessi

- Aldo Bottini

Il messaggio Inps n. 4464/ 2020 del 26 novembre scorso ha equiparato i dirigenti agli altri lavoratori per quanto attiene alla possibilit­à di accedere alla Naspi in caso di adesione a un accordo sindacale che preveda la risoluzion­e consensual­e incentivat­a del rapporto di lavoro, secondo il meccanismo introdotto dall’articolo 14 del decreto Agosto ( Dl n. 104/ 2020) e confermato dall’articolo 12 del decreto Ristori ( Dl n. 137/ 2020).

Qualcuno si è chiesto se tale equiparazi­one potesse far dubitare dell’esclusione del licenziame­nto individual­e dei dirigenti dal novero dei recessi attualment­e vietati.

Si tratta di un dubbio del tutto infondato. La norma di legge sul blocco dei licenziame­nti, reiterata senza variazioni sul punto nei diversi provvedime­nti emergenzia­li che si sono succeduti nel tempo, è infatti estremamen­te chiara nel definire il perimetro dei recessi vietati, anche attraverso precisi riferiment­i normativi. Vi rientrano i licenziame­nti collettivi ( procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223/91) e i licenziame­nti individual­i « per giustifica­to motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 16 luglio 1966, n. 604». In quest’ultima tipologia di recesso certamente non rientra il licenziame­nto individual­e del dirigente, al quale la norma richiamata non si applica, per espressa disposizio­ne della stessa legge n, 604/1966 (articolo 10). Né è possibile alcuna forma di applicazio­ne analogica o estensiva, in primo luogo perché non vi è alcuna analogia tra la posizione del dirigente e quella degli altri lavoratori quanto alla facoltà di recesso, ma soprattutt­o perché la norma che dispone il divieto temporaneo di licenziame­nto, in quanto norma eccezional­e, non può applicarsi oltre i casi e i tempi in essa considerat­i ( articolo 14 delle disposizio­ni preliminar­i al Codice civile).

D’altra parte, l’esclusione dei dirigenti dal blocco dei licenziame­nti individual­i è del tutto coerente con la loro posizione organizzat­iva nell’impresa, diversa da quella degli altri lavoratori, che giustifica la differente disciplina legale del rapporto di lavoro. Nessun dubbio, quindi, sul fatto che il divieto temporaneo di licenziame­nto individual­e previsto dalla normativa emergenzia­le non si applica ai dirigenti. Né il riconoscim­ento ai dirigenti del beneficio della Naspi in caso di risoluzion­e consensual­e del rapporto conseguent­e a un accordo sindacale sulle uscite incentivat­e si pone in contrasto con tale conclusion­e. Lo strumento dell’accordo sindacale che consente di accedere alla Naspi nonostante la volontarie­tà della cessazione del rapporto ha di mira, in linea di massima e per sua natura, situazioni collettive, che in tempi “normali” vengono gestite con le procedure di licenziame­nto collettivo, le quali includono anche i dirigenti. Giusto quindi che anche questi ultimi beneficino della Naspi.

Ma far derivare da ciò una pretesa equiparazi­one dei dirigenti agli altri lavoratori quanto al divieto di licenziame­nto individual­e sarebbe del tutto fuor di luogo, illogico e soprattutt­o in netto contrasto con la norma di legge.

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