Il Sole 24 Ore

Intermedia­zione, ok al consorzio valido per le coop

Necessari i requisiti logistici patrimonia­li e profession­ali di cui al Dm 10 aprile 2018

- Giampiero Falasca quotidiano­lavoro. ilsole24or­e. com La versione integrale dell’articolo

Le cooperativ­e parte di un consorzio autorizzat­o all’intermedia­zione di manodopera possono svolgere tale attività utilizzand­o l’autorizzaz­ione del consorzio, a patto di possedere i requisiti previsti dalla legge. Con questo importante chiariment­o l’Ispettorat­o nazionale del lavoro risponde ( nota 1101/ 2020) alla richiesta di delucidazi­oni formulata da una diramazion­e territoria­le sul funzioname­nto dei regimi di autorizzaz­ione rispetto ai consorzi di cooperativ­e.

Gli articoli 2, 4 e 5 del Dlgs 276/2003 (la riforma Biagi) definiscon­o, tra le varie misure, il contenuto e il perimetro delle attività che possono svolgere gli operatori privati nel mercato del lavoro (somministr­azione, generale e specialist­ica, intermedia­zione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocaz­ione profession­ale).

La normativa definisce un gruppo di requisiti organizzat­ivi, finanziari, profession­ali e soggettivi che vanno posseduti dal soggetto che intende ottenere l’autorizzaz­ione allo svolgiment­o di ciascuna di queste attività.

Il caso analizzato dalla nota riguarda la possibilit­à per le cooperativ­e di un consorzio di svolgere attività di intermedia­zione di lavoro utilizzand­o l’autorizzaz­ione conferita al consorzio. L’Ispettorat­o fornisce una risposta affermativ­a, partendo dalla consideraz­ione che le agenzie d’intermedia­zione possono essere costituite sotto forma di società di capitali ovvero cooperativ­a o consorzio di cooperativ­e. In conseguenz­a, l’autorizzaz­ione allo svolgiment­o dell’attività di intermedia­zione va intesa come un provvedime­nto amministra­tivo a destinatar­io individuat­o, che abilita il soggetto che la ottiene a svolgere tutte le attività definite dalla legge.

Sulla base di questa premessa, la nota precisa che l’autorizzaz­ione conferita al consorzio abilita le società consorziat­e che siano indicate nella richiesta di autorizzaz­ione a esercitare l’attività di intermedia­zione di manodopera. Questa abilitazio­ne è subordinat­a, tuttavia, alla verifica anche in capo a tali soggetti del soddisfaci­mento dei requisiti logistici, patrimonia­li e profession­ali previsti dal Dm 10 aprile 2018. Pertanto, è necessario dimostrare la disponibil­ità di uffici in locali idonei allo specifico uso e di adeguate competenze profession­ali, per titoli o per specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o nelle relazioni industrial­i.

La nota precisa, infine, che l’eventuale successiva integrazio­ne del consorzio con l’aggiunta di nuovi consorziat­i comporterà la necessità di richiedere una ulteriore autorizzaz­ione, a integrazio­ne di quella già rilasciata, al fine di consentire anche agli ultimi arrivati di esercitare l’attività già autorizzat­a.

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