Il Sole 24 Ore

Bonus affitti, come sanare le compensazi­oni anticipate

Ravvedibil­e la sanzione per chi ha usato il credito prima dell’ok di Bruxelles

- Gianluca Dan Gian Paolo Ranocchi

Il tax credit affitti generalizz­ato è uno dei crediti d’imposta più gettonati da imprese e profession­isti che hanno potuto usufruirne nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 28 del decreto Rilancio da marzo a giugno e per le strutture turistico ricettive stagionali da aprile a luglio. Il Dl 104/2020 (decreto Agosto) ha disposto l’estensione del credito d’imposta al mese di giugno, luglio per le attività stagionali, e l’allargamen­to al settore termale oltre che l’aumento al 50% del credito per i fitti d’azienda delle strutture turistico ricettive, rendendo le suddette misure condiziona­te all’autorizzaz­ione della Commission­e europea.

Molti beneficiar­i hanno correttame­nte sospeso l’utilizzo del credito d’imposta in attesa dell’autorizzaz­ione comunitari­a, concessa il 28 ottobre 2020 con la decisione C(2020) 7595 final. Gli operatori sono venuti a conoscenza della concession­e dell’autorizzaz­ione solo attraverso un question time del 18 novembre scorso. Sono comunque numerosi coloro che dal 15 agosto, non appena conosciuto il contenuto del decreto di mezza estate, hanno compensato il credito d’imposta del mese di giugno/luglio senza attendere l’autorizzaz­ione.

L’articolo 76 del Dl 104/2020 dispone che «l’efficacia della presente disposizio­ne è subordinat­a all’autorizzaz­ione della Commission­e europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzioname­nto dell’Unione europea». Sul piano letterale, quindi, è da escludere che il rilascio dell’autorizzaz­ione comunitari­a possa aver sdoganato il tax credit locazioni «ora per allora» avendo a riferiment­o l’entrata in vigore del Dl 104/2020, cosa che avrebbe bonificato gli eventuali utilizzi anticipati del bonus. Si pone ora il tema, dimostrato dalle copiose richieste che giungono in questo periodo, di capire come si possa regolarizz­are tale situazione e se debba essere sanzionata. Si esclude in toto che la fattispeci­e possa essere inquadrata tra quelle di utilizzo di crediti inesistent­i, la cui sanzione sarebbe dal 100 al 200% del credito compensato, qualora il contribuen­te ne abbia usufruito in presenza di tutti i requisiti sostanzial­i richiesti dalla norma, quali il calo del fatturato o il pagamento del canone.

Pertanto alla anticipata compensazi­one del tax credit affitti si applica semmai la sanzione del 30% (articolo 13, comma 4, del Dlgs 471/1997) per i casi di utilizzo di eccedenze o di crediti d’imposta esistenti ma utilizzati in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti.

Tale sanzione è ravvedibil­e e se la correzione, mediante ripristino del credito non spettante, avviene nei 90 giorni dall’originaria compensazi­one è possibile usufruire della riduzione delle sanzioni ad un nono (articolo 13, comma 1, lettera a-bis, del Dlgs 472/1997) che aumenta a un ottavo se la regolarizz­azione avviene entro il termine per la presentazi­one della dichiarazi­one relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

Le somme dovute non dovrebbero essere di importo rilevante consideran­do che a fronte di un utilizzo in compensazi­one di un credito d’imposta di 600 euro che corrispond­e a un affitto di 1.000 euro la sanzione è pari a 20 euro se il ravvedimen­to avviene nei 90 giorni e cresce a 22,5 euro se effettuata successiva­mente ai 90 giorni ed entro il termine di presentazi­one della dichiarazi­one dei redditi dell’anno 2020. Anche gli interessi dovuti sono limitati stante la riduzione del tasso legale allo 0,05% dal 1° gennaio 2020.

Ci si chiede però se a fronte della complessit­à di un ravvedimen­to operoso innescato da una normativa emergenzia­le che non è sempre stato possibile applicare alla lettera non sia possibile invocare la buona fede del contribuen­te che è stato indotto in errore da un possibile stato di necessità ovvero dalla possibilit­à di non pagare le imposte ma di compensarl­e a fronte del pagamento del canone al locatore.

Escludendo che nel caso indicato ci si possa appellare a obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazio­ne della norma tributaria si potrebbe richiamare l’articolo 10 dello Statuto del contribuen­te nella parte in cui disapplica le sanzioni quando la violazione si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

Per evitare possibili contestazi­oni sarebbe auspicabil­e una presa di posizione dell’Amministra­zione finanziari­a sul tema.

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