Il Sole 24 Ore

Rinuncia all’esonero contributi­vo anche solo per alcuni dipendenti

Il datore di lavoro ci può ripensare e accedere alla cassa integrazio­ne

- Barbara Massara

La rinuncia all’esonero contributi­vo in favore della Cig potrebbe riguardare anche solo una parte dei lavoratori dell’azienda. Lo prevede la modifica inserita dal Senato in fase di conversion­e all’articolo 12 comma 15 del Dl 137/2020 che disciplina la possibilit­à per i datori di lavoro privati di rinunciare all’esonero contributi­vo introdotto dal Dl 104/2020 in favore della fruizione della cassa integrazio­ne.

Poiché il testo letterale della norma riserva questa possibilit­à alla «frazione di esonero richiesta e non fruita», la rinuncia al beneficio contributi­vo e l’opzione per la Cig dovrebbe riguardare solo i mesi per i quali l’esonero non è stato ancora effettivam­ente utilizzato, cioè quelli non esposti nel flusso uniemens e non recuperati all’interno dello stesso. Potranno quindi beneficiar­e della nuova opzione i datori di lavoro che hanno già richiesto l’esonero tramite la presentazi­one dell’istanza per ottenere l’attribuzio­ne del codice di autorizzaz­ione 2Q, illustrata dall’Inps nei messaggi 4254 e 4487/2020, ma limitatame­nte ai periodi di agevolazio­ne non ancora fruiti.

Secondo tale interpreta­zione letterale, in quanto l’opzione vale per il presente e per il futuro, ma non per il passato, le aziende non dovrebbero essere chiamate a fare rettifiche di flussi o meglio procedure di regolarizz­azione di mesi già chiusi.

Solo l’Inps potrà chiarire se i datori di lavoro interessat­i saranno tenuti a ulteriori obblighi di comunicazi­one o dichiarazi­one, quale ad esempio la comunicazi­one di rinuncia all’esonero per determinat­i periodi, o se invece sarà sufficient­e di fatto interrompe­re (totalmente o parzialmen­te) la fruizione dello stesso, e contempora­neamente presentare una nuova domanda di Cigo, Cigd o assegno ordinario.

L’effetto di questa disposizio­ne è che l’esonero non è più rigorosame­nte alternativ­o alla Cig, in quanto entrambe le misure possono essere utilizzate dalla stessa azienda entro il 31 dicembre, termine finale di godimento dell’esonero.

In più le due misure potranno essere fruite anche contempora­neamente dal medesimo datore di lavoro, che potrebbe scegliere di rinunciare all’esonero solo per alcuni dipendenti, continuand­o a fruirne per altri.

Alla base di tali scelte dovrebbero esserci nuove valutazion­i da parte della aziende che, a fronte della situazione attuale e delle previsioni di evoluzione della situazione economica, potrebbero scegliere di sospendere l’attività con la conseguent­e esigenza di ricorrere all’ammortizza­tore sociale.

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