Controversie internazionali, partono le nuove Map
Pubblicato il provvedimento con le regole sulle Mutual agreement procedures
Pubblicato ieri il provvedimento del direttore delle Entrate sulle modalità operative per gestire le “nuove” Mutual agreement procedures (Map) introdotte dal decreto legislativo 49/2020 (si veda Il Sole 24 Ore del 14 dicembre). Questo meccanismo comunitario di risoluzione delle controversie si va quindi ad affiancare (a decorrere da quelle riferite al periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2018) alle già esistenti Map convenzionale e arbitrale.
L'obiettivo è superare i limiti delle altre procedure garantendo maggiore speditezza, ambito soggettivo e oggettivo ampio e contraddittorio in tutte le fasi. Deve essere assicurata la conclusione della procedura e per questo il provvedimento scandisce una serie di obblighi in capo all'Agenzia e ai contribuenti, messi più al centro del processo volto a far raggiungere alle autorità fiscali dei due Paesi un accordo che superi la doppia imposizione che generano contestazioni riguardanti ad esempio il transfer pricing o le stabili organizzazioni (ma la casistica è varia, abbracciando ogni “imposizione aggiuntiva” e ogni controversia sui “trattati”). La procedura, innovando, può essere attivata anche dopo un accertamento con adesione e può essere bloccata non più da un'indagine ma da una condanna penale.
Il provvedimento chiarisce che per accedervi va presentata, entro tre anni dall'avviso di accertamento, un'istanza a mezzo Pec, raccomandata o deposito in Agenzia (in italiano o altra lingua), notificandone copia alle autorità degli altri Stati membri. L'istanza, se redatta in italiano, va predisposta in base ad uno dei facsimile allegati al provvedimento, includendo le informazioni indicate dal decreto. Se redatta in lingua diversa dall'italiano dovrà invece essere accompagnata da una traduzione.
L'Agenzia, dopo una prima fase di analisi, potrà richiedere integrazioni e memorie al fine di valutare, entro 6 mesi dall'ultimo deposito, l'ammissibilità dell'istanza o, eventualmente, la possibile risoluzione unilaterale della controversia.
Nel caso di avvio della procedura, le autorità si impegnano a risolvere la controversia nel termine di due anni, prorogabile di un anno. Le autorità potranno richiedere integrazioni documentali e memorie, da depositare nel termine di 15 giorni dalla richiesta.
In caso di raggiungimento dell'accordo,l'Agenziadovrànotificareladecisione al contribuente nel termine di 30 giorni. A seguito di tale comunicazione, il contribuente potrà aderire alla proposta nel termine di 60 giorni, comunicando la rinuncia anche parziale ai contenziosi, laddove instaurati.
Qualora le autorità non dovessero trovare un'intesa, il contribuente avrà facoltà di chiedere l'istituzione di una commissione consultiva (attivabile anche nel caso di rigetto dell'istanza iniziale da parte di una o più autorità) entro 50 giorni dalla ricezione della decisione. Il contribuente, in ogni caso, avrà diritto (sostenendone i costi) a ritirare in qualsiasi momento l'istanza, con comunicazione scritta.