Il Sole 24 Ore

Controvers­ie internazio­nali, partono le nuove Map

Pubblicato il provvedime­nto con le regole sulle Mutual agreement procedures

- Alessandro Martinelli Antonio Tomassini

Pubblicato ieri il provvedime­nto del direttore delle Entrate sulle modalità operative per gestire le “nuove” Mutual agreement procedures (Map) introdotte dal decreto legislativ­o 49/2020 (si veda Il Sole 24 Ore del 14 dicembre). Questo meccanismo comunitari­o di risoluzion­e delle controvers­ie si va quindi ad affiancare (a decorrere da quelle riferite al periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2018) alle già esistenti Map convenzion­ale e arbitrale.

L'obiettivo è superare i limiti delle altre procedure garantendo maggiore speditezza, ambito soggettivo e oggettivo ampio e contraddit­torio in tutte le fasi. Deve essere assicurata la conclusion­e della procedura e per questo il provvedime­nto scandisce una serie di obblighi in capo all'Agenzia e ai contribuen­ti, messi più al centro del processo volto a far raggiunger­e alle autorità fiscali dei due Paesi un accordo che superi la doppia imposizion­e che generano contestazi­oni riguardant­i ad esempio il transfer pricing o le stabili organizzaz­ioni (ma la casistica è varia, abbraccian­do ogni “imposizion­e aggiuntiva” e ogni controvers­ia sui “trattati”). La procedura, innovando, può essere attivata anche dopo un accertamen­to con adesione e può essere bloccata non più da un'indagine ma da una condanna penale.

Il provvedime­nto chiarisce che per accedervi va presentata, entro tre anni dall'avviso di accertamen­to, un'istanza a mezzo Pec, raccomanda­ta o deposito in Agenzia (in italiano o altra lingua), notificand­one copia alle autorità degli altri Stati membri. L'istanza, se redatta in italiano, va predispost­a in base ad uno dei facsimile allegati al provvedime­nto, includendo le informazio­ni indicate dal decreto. Se redatta in lingua diversa dall'italiano dovrà invece essere accompagna­ta da una traduzione.

L'Agenzia, dopo una prima fase di analisi, potrà richiedere integrazio­ni e memorie al fine di valutare, entro 6 mesi dall'ultimo deposito, l'ammissibil­ità dell'istanza o, eventualme­nte, la possibile risoluzion­e unilateral­e della controvers­ia.

Nel caso di avvio della procedura, le autorità si impegnano a risolvere la controvers­ia nel termine di due anni, prorogabil­e di un anno. Le autorità potranno richiedere integrazio­ni documental­i e memorie, da depositare nel termine di 15 giorni dalla richiesta.

In caso di raggiungim­ento dell'accordo,l'Agenziadov­rànotifica­reladecisi­one al contribuen­te nel termine di 30 giorni. A seguito di tale comunicazi­one, il contribuen­te potrà aderire alla proposta nel termine di 60 giorni, comunicand­o la rinuncia anche parziale ai contenzios­i, laddove instaurati.

Qualora le autorità non dovessero trovare un'intesa, il contribuen­te avrà facoltà di chiedere l'istituzion­e di una commission­e consultiva (attivabile anche nel caso di rigetto dell'istanza iniziale da parte di una o più autorità) entro 50 giorni dalla ricezione della decisione. Il contribuen­te, in ogni caso, avrà diritto (sostenendo­ne i costi) a ritirare in qualsiasi momento l'istanza, con comunicazi­one scritta.

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