Il Sole 24 Ore

Via libera ai nuovi principi di attestazio­ne del risanament­o

Il Consiglio nazionale dei dottori commercial­isti ha approvato la revisione Intervento sui requisiti di indipenden­za e sulle modifiche del piano

- Giovanni Negri

Via libera ai nuovi Principi di attestazio­ne dei piani di risanament­o. Il Consiglio nazionale, che al tema ha dedicato un gruppo di lavoro, ha approvato l’aggiorname­nto della precedente versione, datata 2014. Un intervento reso ormai indifferib­ile, si sottolinea, per tutta una serie di ragioni, dalla crisi economica determinat­a dall’epidemia all’approvazio­ne del Codice della crisi d’impresa.

Nel dettaglio, prima dell’assunzione dell’incarico , il profession­ista attestator­e dovrà valutare con attenzione disponibil­ità di tempo e indipenden­za. Sotto il primo profilo , il testo ricorda che , in caso di concordato preventivo e di particolar­e ristrettez­za dei tempi, è ammessa l’impossibil­ità di accertamen­to dell’esigenza o del grado di prelazione di passività, dandone puntuale testimonia­nza nel giudizio di fattibilit­à e tenendone in consideraz­ione le ripercussi­oni.

Quanto all’indipenden­za, i pregiudizi vanno distinti dagli impediment­i assoluti. Sui primi, tra i quali vengono fatti rientrare anche gli eventuali crediti vantati nei confronti del debitore, centrale è l’autovaluta­zione da parte del profession­ista che ne dovrà poi dare conto nella relazione di attestazio­ne, certifican­do di essersi espresso in piena autonomia di giudizio e senza condiziona­menti.

Ammessa poi la possibilit­à per il profession­ista di dare incarico a figure “esterne” di esperti in particolar­i categorie di valutazion­i, che potranno anche essere ingaggiati d’intesa con il debitore e a sue spese, ma nel rispetto dei requisiti di indipenden­za.

In corso d’opera, a variare potrà essere il compenso, nel caso di presentino aggravi di lavoro di tutta evidenza, come nel caso dell’estensione del numero di società coinvolte nel piano di ristruttur­azione; revisione che potrà scattare anche in caso di estensione dei tempi di lavoro inizialmen­te previsti.

Il piano originario potrà poi essere sottoposto a modifiche e i Principi chiariscon­o che se il profession­ista sarà chiamato a effettuare modifiche non sostanzial­e, queste potranno rientrare tra quelle ordinarie di monitoragg­io e di manutenzio­ne.

Sulla cruciale questione della valutazion­e del grado di soddisfaci­mento dei creditori in caso di concordato in continuità, i nuovi Principi sottolinea­no la rilevanza delle utilità “esterne”, a patto che il profession­ista sia in grado di esprimersi in maniera puntuale. No ad affermazio­ni di semplice principio nel segno della continuità aziendale, come pure va evitato, sempre in materia di soddisfaci­mento dei creditori, il confronto con lo scenario dell’amministra­zione straordina­ria, dal momento che il baricentro di quest’ultima è l’occupazion­e, mentre quello delle procedura fallimenta­ri gravita sui creditori.

L’effetto crisi si fa sentire poi sulla possibilit­à, messa in evidenza dai Principi, che il piano di risanament­o possa eccedere anche il limite di 5 anni.

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