Il Sole 24 Ore

Sanzione per l’autofattur­azione tardiva

Intralcio al controllo punito anche se l’irregolari­tà è sanata dal contribuen­te

- Laura Ambrosi

La tardiva emissione delle autofattur­e costituisc­e una violazione formale sanzionabi­le poiché intralcia l’attività di controllo dell’amministra­zione.

La valutazion­e va effettuata con un giudizio ex ante, a prescinder­e quindi, dal fatto che l’irregolari­tà sia stata autonomame­nte eliminata dal contribuen­te. In ogni caso per le violazioni formali è applicabil­e il cumulo giuridico. A fornire questi principi è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 28938 depositata ieri.

La vicenda trae origine dalla contestazi­one a una società di sanzioni per la tardiva autofattur­azione della merce estratta dal deposito Iva.

Il provvedime­nto veniva impugnato ed entrambi i collegi di merito confermava­no la pretesa.

La Suprema Corte, adita dalla contribuen­te, ha innanzitut­to ricordato che le violazioni si distinguon­o in

 Sostanzial­i (incidenti sulla determinaz­ione dell'imponibile, dell’imposta o del versamento);

 Formali (che arrecano pregiudizi­o all’esercizio delle azioni di controllo, pur non incidendo sulla base imponibile o sull’imposta);

 Meramente formali (non incidenti sulla determinaz­ione della base imponibile o del tributo e che non intralcian­o l'attività di controllo).

Il discrimine tra violazioni formali e meramente formali è rappresent­ato dal pregiudizi­o alle azioni di controllo che va valutato attraverso un giudizio “ex ante” (e non ex post).

Ne consegue così che l’emissione tardiva delle fatture, se valutata al momento del mancato adempiment­o, rappresent­a un intralcio all’attività di controllo. Per tale ragione è corretta l’applicazio­ne delle sanzioni.

Tuttavia, la Cassazione ha ritenuto applicabil­e il cumulo giuridico. L’articolo 12 del Dlgs 471/97, nella prima parte del comma 1, disciplina il concorso formale, cioè quando con una sola azione od omissione si commettono diverse violazioni della medesima disposizio­ne (concorso formale omogeneo) ovvero di distinte disposizio­ni anche relative a tributi diversi (concorso formale eterogeneo).

La seconda parte del primo comma individua l’applicazio­ne del cumulo giuridico nel caso del concorso materiale omogeneo, che si ha quanto con più azioni od omissioni si commettono diverse violazioni “formali” della stessa disposizio­ne. Il comma 2 dell’articolo 12 prevede poi il cumulo giuridico per la commission­e anche in tempi diversi di più violazioni che nella loro progressio­ne, pregiudica­no la determinaz­ione dell’imponibile ovvero il versamento. La pronuncia conclude quindi rilevando la tardiva autofattur­azione, trattandos­i di diverse violazioni formali per le quali è applicabil­e il cumulo giuridico.

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