Sanzione per l’autofatturazione tardiva
Intralcio al controllo punito anche se l’irregolarità è sanata dal contribuente
La tardiva emissione delle autofatture costituisce una violazione formale sanzionabile poiché intralcia l’attività di controllo dell’amministrazione.
La valutazione va effettuata con un giudizio ex ante, a prescindere quindi, dal fatto che l’irregolarità sia stata autonomamente eliminata dal contribuente. In ogni caso per le violazioni formali è applicabile il cumulo giuridico. A fornire questi principi è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 28938 depositata ieri.
La vicenda trae origine dalla contestazione a una società di sanzioni per la tardiva autofatturazione della merce estratta dal deposito Iva.
Il provvedimento veniva impugnato ed entrambi i collegi di merito confermavano la pretesa.
La Suprema Corte, adita dalla contribuente, ha innanzitutto ricordato che le violazioni si distinguono in
Sostanziali (incidenti sulla determinazione dell'imponibile, dell’imposta o del versamento);
Formali (che arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo, pur non incidendo sulla base imponibile o sull’imposta);
Meramente formali (non incidenti sulla determinazione della base imponibile o del tributo e che non intralciano l'attività di controllo).
Il discrimine tra violazioni formali e meramente formali è rappresentato dal pregiudizio alle azioni di controllo che va valutato attraverso un giudizio “ex ante” (e non ex post).
Ne consegue così che l’emissione tardiva delle fatture, se valutata al momento del mancato adempimento, rappresenta un intralcio all’attività di controllo. Per tale ragione è corretta l’applicazione delle sanzioni.
Tuttavia, la Cassazione ha ritenuto applicabile il cumulo giuridico. L’articolo 12 del Dlgs 471/97, nella prima parte del comma 1, disciplina il concorso formale, cioè quando con una sola azione od omissione si commettono diverse violazioni della medesima disposizione (concorso formale omogeneo) ovvero di distinte disposizioni anche relative a tributi diversi (concorso formale eterogeneo).
La seconda parte del primo comma individua l’applicazione del cumulo giuridico nel caso del concorso materiale omogeneo, che si ha quanto con più azioni od omissioni si commettono diverse violazioni “formali” della stessa disposizione. Il comma 2 dell’articolo 12 prevede poi il cumulo giuridico per la commissione anche in tempi diversi di più violazioni che nella loro progressione, pregiudicano la determinazione dell’imponibile ovvero il versamento. La pronuncia conclude quindi rilevando la tardiva autofatturazione, trattandosi di diverse violazioni formali per le quali è applicabile il cumulo giuridico.