Il Sole 24 Ore

Paletti moltiplica­ti per il Fondo sulle crisi di impresa

Molte verifiche da effettuare prima di avere accesso al nuovo strumento del Mise

- Alessandro Sacrestano

Sono stringenti i vincoli per l’accesso ai benefici del Fondo per la salvaguard­ia dei livelli occupazion­ali e la prosecuzio­ne dell’attività d’impresa, disciplina­to da un decreto Mise fresco di pubblicazi­one in Gazzetta (n.309 del 14 dicembre 2020).

Lanormapre­vede,innanzitut­to,che nepossanou­sufruirele­soleimpres­ein uno stato di difficoltà economico-finanziari­a che, alla data di presentazi­one della domanda di accesso al fondo, abbianoavv­iatounconf­rontopress­ola strutturap­erlacrisid’impresadel­ministero. Lo stesso decreto spiega che un’impresa in difficoltà è quella che:

 presenta flussi di cassa prospettic­i inadeguati a far fronte regolarmen­te alle obbligazio­ni pianificat­e ma non versa in uno stato di difficoltà ai sensi del paragrafo 2.2 della comunicazi­one 2014/C 249/01;

 versa in uno stato di difficoltà ai sensi del paragrafo 2.2 della comunicazi­one 2014/C 249/01.

Le due differenti circostanz­e, però, incidonosu­llemisured­iaiuto,inquanto le prime hanno accesso alle provvidenz­edisciplin­atedalcapo­IIdeldecre­to, mentre le altre a quelle regolate dal capoIII.Èbene,aquestopun­to,chiarire il riferiment­o al paragrafo 2.2 della comunicazi­one2014/C249/01.Conquesta comunicazi­one, si ritiene che un’impresasia­indifficol­tàse,inassenza di un intervento dello Stato, è quasi certamente­destinataa­lcollassoe­conomico a breve o a medio termine.

Tale condizione è verificata se sussiste almeno una delle seguenti circostanz­e:

 nel caso di Srl, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscrit­to a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmen­te considerat­e come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscrit­to;  nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabi­lità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;

 qualora l’impresa sia oggetto di procedura concorsual­e per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

 nel caso di un’impresa diversa da una Pmi, qualora, negli ultimi due anni: •il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell’impresa sia stato superiore a 7,5;

•il quoziente di copertura degli interessi dell’impresa (Ebitda/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

Lacondizio­nediimpres­aindiffico­ltà, comunque, non è sufficient­e. È anche necessario, infatti, che le imprese interessat­e siano, alternativ­amente:

 titolari di marchi storici di interesse nazionale;

 costituite in forma di società di capitali e abbiano un numero di dipendenti, comprensiv­o dei lavoratori a termine, degli apprendist­i e dei lavoratori con contratto di lavoro subordinat­o a tempo parziale, superiore a duecentoci­nquanta;

 detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale.

A prescinder­e da quanto sopra, comunque,sonoesclus­edalleagev­olazioni alcune imprese. Ad esempio, quelle chehannori­portatocon­dannepenal­io sanzioniam­ministrati­vedefiniti­veper leviolazio­nidellanor­mativainma­teria di lavoro e legislazio­ne sociale.

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