Paletti moltiplicati per il Fondo sulle crisi di impresa
Molte verifiche da effettuare prima di avere accesso al nuovo strumento del Mise
Sono stringenti i vincoli per l’accesso ai benefici del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa, disciplinato da un decreto Mise fresco di pubblicazione in Gazzetta (n.309 del 14 dicembre 2020).
Lanormaprevede,innanzitutto,che nepossanousufruirelesoleimpresein uno stato di difficoltà economico-finanziaria che, alla data di presentazione della domanda di accesso al fondo, abbianoavviatounconfrontopressola strutturaperlacrisid’impresadelministero. Lo stesso decreto spiega che un’impresa in difficoltà è quella che:
presenta flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate ma non versa in uno stato di difficoltà ai sensi del paragrafo 2.2 della comunicazione 2014/C 249/01;
versa in uno stato di difficoltà ai sensi del paragrafo 2.2 della comunicazione 2014/C 249/01.
Le due differenti circostanze, però, incidonosullemisurediaiuto,inquanto le prime hanno accesso alle provvidenzedisciplinatedalcapoIIdeldecreto, mentre le altre a quelle regolate dal capoIII.Èbene,aquestopunto,chiarire il riferimento al paragrafo 2.2 della comunicazione2014/C249/01.Conquesta comunicazione, si ritiene che un’impresasiaindifficoltàse,inassenza di un intervento dello Stato, è quasi certamentedestinataalcollassoeconomico a breve o a medio termine.
Tale condizione è verificata se sussiste almeno una delle seguenti circostanze:
nel caso di Srl, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto; nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
qualora l’impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
nel caso di un’impresa diversa da una Pmi, qualora, negli ultimi due anni: •il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell’impresa sia stato superiore a 7,5;
•il quoziente di copertura degli interessi dell’impresa (Ebitda/interessi) sia stato inferiore a 1,0.
Lacondizionediimpresaindifficoltà, comunque, non è sufficiente. È anche necessario, infatti, che le imprese interessate siano, alternativamente:
titolari di marchi storici di interesse nazionale;
costituite in forma di società di capitali e abbiano un numero di dipendenti, comprensivo dei lavoratori a termine, degli apprendisti e dei lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale, superiore a duecentocinquanta;
detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale.
A prescindere da quanto sopra, comunque,sonoesclusedalleagevolazioni alcune imprese. Ad esempio, quelle chehannoriportatocondannepenalio sanzioniamministrativedefinitiveper leviolazionidellanormativainmateria di lavoro e legislazione sociale.