Il Sole 24 Ore

Sull’omesso versamento le deadline diventano tre

L’eventuale illecito penale scatta in date diverse per chi è in zona rossa e chi no

- Laura Ambrosi

Con la scadenza dell’acconto Iva scatta anche il reato di omesso versamento dell’imposta relativa all’anno 2019 nell’ipotesi in cui il debito risultante dalla relativa dichiarazi­one sia superiore a 250mila euro.

Tuttavia quest’anno, in conseguenz­a delle proroghe e sospension­i dovute all’emergenza sanitaria si possono ipotizzare tre differenti scadenze penalmente rilevanti: all’ordinaria del 28 dicembre si affiancher­à anche il 16 marzo ed 1l 16 giugno (pagamento rateale) 2021.

L’articolo 10 ter del Dlgs 74/2000 sanziona con la reclusione da sei mesi a due anni, chiunque non versi l’Iva, dovuta in base alla dichiarazi­one annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo per importi superiori ad 250mila euro per ciascun esercizio. Il debito rilevante è la somma risultante dalla dichiarazi­one presentata per il periodo di imposta, determinat­o secondo le regole previste ai fini fiscali.

Secondo la Cassazione (46953/2018) va considerat­a solo l’imposta dichiarata senza interessi trimestral­i eventualme­nte dovuti. In concreto quindi, il debito risultante dalla dichiarazi­one per l’anno 2019, indicato nel rigo VL32, deve essere versato entro la scadenza per il versamento dell’acconto 2020. Se il debito supera 250.000 euro, l’omesso versamento costituisc­e reato.

Con la conversion­e del decreto Ristori (vedasi altro articolo) è stata prevista la sospension­e dell’acconto Iva in scadenza il prossimo 28 dicembre (il 27 è domenica) ma solo per alcuni soggetti considerat­i maggiormen­te colpiti in questo periodo emergenzi al e. Son ostati infatti previsti requisiti legati al calo del fatturato ovvero all’ubicazione della sede (cosiddette “zone rosse”).

Tali contribuen­ti potranno versare l’acconto Iva sospeso, senza sanzioni e interessi, entro il 16 marzo 2021 in unica soluzione ovvero in 4 rate mensili di pari importo (scadenza 16 giugno 2021) con prima rata entro il 16 marzo. Per i soggetti che non possono beneficiar­e della proroga, la scadenza dell’acconto resta il prossimo 28 dicembre. Ne consegue che il reato di omesso versamento Iva (2019) avrà quest’anno una scadenza “mobile” a seconda dei requisiti di ciascun contribuen­te.

Per chi potrà beneficiar­e della proroga, l’eventuale illecito penale scatterà il prossimo 16 marzo 2021, mentre per chi non ha lo slittament­o dell’acconto, la data penalmente rilevante resterà il prossimo 28 dicembre.

Si ritiene poi che l’eventuale opzione per la rateazione consentirà agli interessat­i di spostare la scadenza penalmente rilevante al 16 giugno 2021.

Secondo la giurisprud­enza di legittimit­à, gli omessi versamenti, sopra soglia, hanno sempre rilevanza penale, salvo che il contribuen­te dimostri di aver posto in essere senza successo, tutte le misure per reperire liquidità necessaria per l’adempiment­o dell’obbligo di versamento, nel caso anche operazioni sfavorevol­i al patrimonio personale (tra le ultime Cassazione 35696/2020).

In tale contesto è bene ricordare che poiché il debito penalmente rilevante scadente nei prossimi mesi è il saldo 2019, l’emergenza Covid non sarà un’automatica scriminant­e: le misure emergenzia­li, infatti, hanno riguardato il 2020 con la conseguenz­a che l’eventuale crisi di liquidità dovrà essere dimostrata secondo le ordinarie regole.

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