Transfer pricing, redditività allineata agli aiuti anti-Covid
Nell’analisi dei comparabili possono entrare le società in perdita
La guida Ocse sulle implicazioni, in termini di transfer pricing del Covid è ufficiale. Pur affrontando separatamente le quattro tematiche principali - analisi di comparabilità, allocazione delle perdite e dei costi straordinari, effetti degli aiuti governativi e impatto sugli Apa (advanced pricing agreement) – l’Ocse avverte che si deve tener conto delle interrelazioni esistenti, specialmente fra le prime tre.
Analisi di comparabilità
L’Ocse distingue le transazioni infragruppo derivanti da contratti annuali rispetto a quelli derivanti da contratti di lungo periodo.
Nel primo caso, la principale difficoltà deriva (specie se viene utilizzato il Tnnm) dalla incoerenza delle informazioni storiche desumibili dalle banche dati rispetto alla contingenza verificatasi nel 2020. Si rendono necessari aggiustamenti che tengano conto dei dati più recenti, il che è più facile negli ordinamenti che adottano l’approccio (outcome testing) piuttosto che quello «price setting», basato appunto sui dati storici. Una soluzione potrebbe essere quella di utilizzare informazioni relative a periodi in cui si sono verificate precedenti importanti crisi economiche (per esempio, il periodo 2008/2009). Si dovrebbe anche neutralizzare i periodi infrannuali di inattività imposti da interventi legislativi anti-Covid.
Nel secondo caso (transazioni collegate a contratti di luogo periodo), la questione che si pone è invece se, fra parti indipendenti, si sarebbe giunti ad una rinegoziazione del contratto, tenuto conto dell’ eventuale verificarsi di una causa di forza maggiore. Sembra anche importante il fatto che sia tollerata l’inclusione nel set dei «comparabili» di società in perdita, che si trovino in situazioni analoghe a quella della società in verifica.
Perdite e costi straordinari
Particolarmente delicata è la situazione delle società che assumono rischi limitati. Anche applicando il criterio del costo maggiorato o del prezzo di rivendita potrebbe accadere che, in una situazione eccezionale come quella che si è verificata nel 2020, siano in perdita. Ciò accade quando i margini lordi siano inferiori ai costi fissi. La valutazione, comunque, va fatta caso per caso perché il grado di assunzione di rischio varia a seconda dei rapporti fra casa madre e filiale e dall’analisi delle funzioni, rischi ed investimenti possono emergere diversi gradi di sensibilità dei margini alle variazioni dei ricavi.
Effetti degli aiuti governativi
Nella determinazione dei prezzi di trasferimento, gli effetti economici degli aiuti governativi dovrebbero essere presi in considerazione in quanto rientrano, secondo la guida Ocse, fra le «condizioni di mercato» dello specifico Paese idonee ad influenzare la valutazione. Di questa incidenza si dovrebbe tener sia con riferimento alla transazione in verifica sia con riferimento a quelle comparabili sempreché l’intervento statale sia rilevante per la specifica transazione. La quantificazione di questi effetti, specie dal lato dei «comparabili» pare molto complessa. La stessa guida, tra l’altro, mette in luce i problemi che derivano dai diversi criteri di imputazione contabile previsti dai vari ordinamenti.