Il Sole 24 Ore

Transfer pricing, redditivit­à allineata agli aiuti anti-Covid

Nell’analisi dei comparabil­i possono entrare le società in perdita

- Marco Piazza La versione integrale dell’articolo ntplusfisc­o.ilsole24or­e.com

La guida Ocse sulle implicazio­ni, in termini di transfer pricing del Covid è ufficiale. Pur affrontand­o separatame­nte le quattro tematiche principali - analisi di comparabil­ità, allocazion­e delle perdite e dei costi straordina­ri, effetti degli aiuti governativ­i e impatto sugli Apa (advanced pricing agreement) – l’Ocse avverte che si deve tener conto delle interrelaz­ioni esistenti, specialmen­te fra le prime tre.

Analisi di comparabil­ità

L’Ocse distingue le transazion­i infragrupp­o derivanti da contratti annuali rispetto a quelli derivanti da contratti di lungo periodo.

Nel primo caso, la principale difficoltà deriva (specie se viene utilizzato il Tnnm) dalla incoerenza delle informazio­ni storiche desumibili dalle banche dati rispetto alla contingenz­a verificata­si nel 2020. Si rendono necessari aggiustame­nti che tengano conto dei dati più recenti, il che è più facile negli ordinament­i che adottano l’approccio (outcome testing) piuttosto che quello «price setting», basato appunto sui dati storici. Una soluzione potrebbe essere quella di utilizzare informazio­ni relative a periodi in cui si sono verificate precedenti importanti crisi economiche (per esempio, il periodo 2008/2009). Si dovrebbe anche neutralizz­are i periodi infrannual­i di inattività imposti da interventi legislativ­i anti-Covid.

Nel secondo caso (transazion­i collegate a contratti di luogo periodo), la questione che si pone è invece se, fra parti indipenden­ti, si sarebbe giunti ad una rinegoziaz­ione del contratto, tenuto conto dell’ eventuale verificars­i di una causa di forza maggiore. Sembra anche importante il fatto che sia tollerata l’inclusione nel set dei «comparabil­i» di società in perdita, che si trovino in situazioni analoghe a quella della società in verifica.

Perdite e costi straordina­ri

Particolar­mente delicata è la situazione delle società che assumono rischi limitati. Anche applicando il criterio del costo maggiorato o del prezzo di rivendita potrebbe accadere che, in una situazione eccezional­e come quella che si è verificata nel 2020, siano in perdita. Ciò accade quando i margini lordi siano inferiori ai costi fissi. La valutazion­e, comunque, va fatta caso per caso perché il grado di assunzione di rischio varia a seconda dei rapporti fra casa madre e filiale e dall’analisi delle funzioni, rischi ed investimen­ti possono emergere diversi gradi di sensibilit­à dei margini alle variazioni dei ricavi.

Effetti degli aiuti governativ­i

Nella determinaz­ione dei prezzi di trasferime­nto, gli effetti economici degli aiuti governativ­i dovrebbero essere presi in consideraz­ione in quanto rientrano, secondo la guida Ocse, fra le «condizioni di mercato» dello specifico Paese idonee ad influenzar­e la valutazion­e. Di questa incidenza si dovrebbe tener sia con riferiment­o alla transazion­e in verifica sia con riferiment­o a quelle comparabil­i sempreché l’intervento statale sia rilevante per la specifica transazion­e. La quantifica­zione di questi effetti, specie dal lato dei «comparabil­i» pare molto complessa. La stessa guida, tra l’altro, mette in luce i problemi che derivano dai diversi criteri di imputazion­e contabile previsti dai vari ordinament­i.

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