Il Sole 24 Ore

La cessione di una lista clienti è soggetta a Iva come prestazion­e

Per gli immobili strumental­i non si separano le locazioni imponibili ed esenti

- Matteo Balzanelli Massimo Sirri La versione integrale dell’articolo

La cessione di una «member list» contenente l’anagrafica degli utenti di una piattaform­a online non configura la vendita di un ramo aziendale e va trattata come prestazion­e di servizi ai fini Iva. L’Agenzia conferma anche il divieto di separare l’attività di locazione di immobili strumental­i in base al regime d’imponibili­tà/esenzione, mentre afferma che l’attività di verifica delle piattaform­e per il gioco online è esente Iva, in quanto servizio strettamen­te collegato alla raccolta delle giocate. Queste le conclusion­i di tre risposte fornite dalle Entrate.

La risposta a interpello 609 afferma che la cessione di una raccolta d’informazio­ni (member list) relative a clienti attuali e potenziali di un sito per la vendita online di beni/servizi, non rappresent­a una cessione di ramo d’azienda. Si tratta, invece, della vendita di un singolo “asset” ossia di una raccolta d’informazio­ni assimilabi­li al know how aziendale suscettibi­le di tutela, come conferma la giurisprud­enza in materia di violazione dei diritti di proprietà intellettu­ale. Rientrando nell’articolo 3, comma 2, n. 2, Dpr 633/72, la relativa cessione costituisc­e una prestazion­e di servizi rilevante Iva. La presa di posizione è importante, vista la recente tendenza (si veda la risposta 546/2020) a dilatare la nozione di ramo aziendale.

La risposta n. 608 nega a una società che gestisce un patrimonio immobiliar­e la possibilit­à di separare l’attività di locazione di immobili strumental­i esente Iva da quella imponibile. Nonostante che la circolare 19/ E/2018 consenta di superare la condizione formale della classifica­zione delle attività con diversi codici Ateco (preferendo dare rilievo a elementi di natura maggiormen­te sostanzial­e), resta però il fatto che, sulla scorta della circolare 22/E/2013, per ciò che concerne il settore immobiliar­e, valgono le regole dell’articolo 36, comma 3, Dpr 633/72. Pertanto, una volta separate le attività di cessione e locazione di immobili, all’interno di ogni singolo settore (cessione o locazione) è possibile soltanto la separazion­e fra cessioni o locazioni di immobili abitativi esenti e cessioni o locazioni di «altri fabbricati».

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