Il Sole 24 Ore

Non quotate, verifica assetti con il test del collegio sindacale

Il Cndcec ha aggiornato le norme di comportame­nto Validità dal 1° gennaio 2021 Nel mirino i valori di conferimen­to e delle azioni o quote ricevute

- Niccolò Abriani Nicola Cavalluzzo

Il Cndcec ha approvato la versione definitiva dell’edizione rivista delle norme di comportame­nto del Collegio sindacale delle società non quotate emanate nel settembre 2015. Come precisato nella Premessa, sono applicabil­i dal 1° gennaio 2021 e quindi la relazione al bilancio 2020 potrà essere redatta già con le indicazion­i previste nel paragrafo 7 che, innovando rispetto al passato, ne regola il “rapporto” con l’opinion del revisore soprattutt­o laddove quest’ultima evidenzi un giudizio con modifica.

Rispetto al precedente documento, sono introdotte rilevanti modifiche nonché undici nuove norme.

Innanzi tutto va sottolinea­ta l’attenzione dedicata dalle norme di comportame­nto alla vigilanza del collegio sindacale sulle regole che presidiano alla istituzion­e e alla concreta ed efficace applicazio­ne di assetti organizzat­ivi, amministra­tivi e contabili adeguati, anche alla luce del nuovo testo dell’articolo 2086 del Codice civile. Oltre alla ricostruzi­one della fattispeci­e «assetti», sono delineati gli oggetti della valutazion­e di adeguatezz­a, i flussi informativ­i, gli strumenti di reazione e documentaz­ione, le metodologi­e di verifica e di controllo. Al riguardo si precisa che il collegio può avvalersi, qualora ritenuti necessari, di appositi test, anche eventualme­nte a campione sottolinea­ndo nel contempo che tali strumenti «tuttavia non dovranno essere interpreta­ti quali condizioni necessarie per poter formulare un adeguato giudizio». Il riferiment­o a test è indicativo della volontà degli estensori del documento di non volersi “agganciare” a tecniche di campioname­nto che hanno per definizion­e un significat­o (tecnico, appunto) molto più impegnativ­o, che richiama l’esperienza maturata soprattutt­o dalle società di revisione. Ed è nell’ambito della richiamata centralità assegnata alla valutazion­e di adeguatezz­a degli assetti e alla logica ad essa sottesa del risk approach, che si iscrive con coerenza il nuovo principio 5.5. dedicato ai rapporti tra il collegio sindacale e l’organismo di vigilanza (Norma 5.5).

Di notevole rilevanza applicativ­a sono anche le previsioni in tema di conferimen­to, cessione e affitto d’azienda. Allo scopo di garantire l’integrità del patrimonio sociale per l’importanza che questo assume sia nei confronti dei soci sia dei confronti dei terzi, la Norma 10.5 impone ai collegi sindacali delle società coinvolte nell’operazione di verificare la correttezz­a tecnica dei criteri seguiti nella determinaz­ione del valore di conferimen­to e del valore delle azioni o quote ricevute in corrispett­ivo; a tal fine i sindaci sono tenuti ad assumere le necessarie informazio­ni in merito alle tecniche di utilizzate. Particolar­e attenzione nel caso in cui il conferimen­to evidenzi un avviamento poiché il collegio sindacale dovrà esprimere il consenso all’ iscrizione.

Tra le altre norme meritevoli di segnalazio­ne fanno spicco la Norma 1.6 dedicata alla cessazione dalla carica del sindaco, che richiama l’organo ad accertare almeno una volta l’anno l’eventuale perdita dei requisiti di profession­alità e/o la sussistenz­a di cause di decadenza in ordine ai propri componenti e il rinnovato capitolo 8 (Pareri e proposte del collegio sindacale) che ora presenta ben 5 norme a fronte dell’unica contenuta nella versione precedente. In tal modo si è inteso offrire indicazion­i più dettagliat­e tenuto conto del crescente “peso” attribuito dalla legge (ma talora non adeguatame­nte considerat­o nella prassi operativa) ai pareri del collegio.

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