Conguagli definitivi solo nella dichiarazione
Attenzione alle somme erogate da Inps e all’ex bonus Renzi
Sarà la dichiarazione dei redditi il momento in cui i conguagli dell’Irpef del 2020 potranno considerarsi conclusi. Solo in quel momento, quando saranno sommati i redditi corrisposti dai datori di lavoro e quelli dall’Inps a titolo di cassa integrazione, le detrazioni saranno definitivamente riconosciute e l’imposta netta liquidata.
I conguagli dei singoli sostituti d’imposta, datore di lavoro e Inps, sono quest’anno aggravati dalla rilevante modifica normativa della disciplina dell’Irpef introdotta dal Dl 3/2020, che ha abrogato il bonus Renzi sostituendolo con il trattamento integrativo per i redditi fino a 28.000 euro o con l’ulteriore detrazione per i redditi oltre 28mila e fino a 40.000 euro.
La complessità nasce altresì dal fatto che questa modifica normativa ha decorrenza infrannuale (dal 1° luglio 2020), con la conseguenza che tutte e tre le misure di riduzione del cuneo fiscale potrebbero essere gestite nel corso del 2020 per un singolo dipendente e per di più da diversi sostituti.
Inoltre, poiché le Cu emesse dall’Inps non possono materialmente pervenire al datore di lavoro entro il prossimo 12 gennaio, quest’ultimo non potrà effettuare un conguaglio complessivo, che quindi sarà rinviato in sede di dichiarazione dei redditi.
Ne discende che ciascun sostituto effettuerà il proprio articolato conguaglio “parziale”, con le rispettive e diverse regole che lo disciplinano quanto a detrazioni, bonus Renzi, trattamento integrativo e ulteriore detrazione, ivi compresa la clausola di salvaguardia in caso di imposta incapiente (articolo 128 del Dl 34/2020). Importanti indicazioni sono pervenute quasi a conguagli conclusi con la circolare 29/2020 dell’agenzia delle Entrate 29, dove ad esempio è stato chiarito che il primo semestre 2020 corrisponde a 181 giorni (validi ai fini del bonus Renzi), mentre il secondo è pari a 184 giorni (validi per il trattamento integrativo e l’ulteriore detrazione).
Il caos vissuto in questo anno di pandemia, per le aziende che hanno fatto ricorso alla Cig, e soprattutto per quelle che non hanno anticipato l’ammortizzatore sociale, si è necessariamente riflettuto anche negli aspetti gestionali amministrativi, primi fra tutti il riconoscimento delle molteplici detrazioni/crediti applicabili nel 2020. Basti ricordare che a metà anno l’Inps ha erogato ad alcuni lavoratori sospesi piccoli importi solo a titolo di bonus Renzi, verosimilmente in applicazione della regola di salvaguardia dell’incapienza.
La regola di carattere generale che ciascun sostituto avrebbe dovuto applicare è riconoscere tali crediti o detrazioni d’imposta per i giorni di lavoro o per ogni giornata retribuita/indennizzata, facendo attenzione a non duplicare la detrazione laddove, ad esempio, a fronte di un pagamento diretto dell’Inps (con richiesta delle detrazioni nell’Sr41) il datore di lavoro abbia comunque corrisposto un’integrazione economica. Tuttavia questi casi, in ragione del caos normativo vissuto e dell’emergenza di assicurare ai dipendenti una fonte di reddito, potrebbero facilmente e senza colpa essersi verificati, ma saranno tutti risolti e definiti in sede di dichiarazione dei redditi, che saranno elaborate sulla base dei numerosi e articolati dati che ciascun sostituto dovrà esporre nelle rispettive Cu 2021 reddito 2020.