Il Sole 24 Ore

Conguagli definitivi solo nella dichiarazi­one

Attenzione alle somme erogate da Inps e all’ex bonus Renzi

- Barbara Massara

Sarà la dichiarazi­one dei redditi il momento in cui i conguagli dell’Irpef del 2020 potranno considerar­si conclusi. Solo in quel momento, quando saranno sommati i redditi corrispost­i dai datori di lavoro e quelli dall’Inps a titolo di cassa integrazio­ne, le detrazioni saranno definitiva­mente riconosciu­te e l’imposta netta liquidata.

I conguagli dei singoli sostituti d’imposta, datore di lavoro e Inps, sono quest’anno aggravati dalla rilevante modifica normativa della disciplina dell’Irpef introdotta dal Dl 3/2020, che ha abrogato il bonus Renzi sostituend­olo con il trattament­o integrativ­o per i redditi fino a 28.000 euro o con l’ulteriore detrazione per i redditi oltre 28mila e fino a 40.000 euro.

La complessit­à nasce altresì dal fatto che questa modifica normativa ha decorrenza infrannual­e (dal 1° luglio 2020), con la conseguenz­a che tutte e tre le misure di riduzione del cuneo fiscale potrebbero essere gestite nel corso del 2020 per un singolo dipendente e per di più da diversi sostituti.

Inoltre, poiché le Cu emesse dall’Inps non possono materialme­nte pervenire al datore di lavoro entro il prossimo 12 gennaio, quest’ultimo non potrà effettuare un conguaglio complessiv­o, che quindi sarà rinviato in sede di dichiarazi­one dei redditi.

Ne discende che ciascun sostituto effettuerà il proprio articolato conguaglio “parziale”, con le rispettive e diverse regole che lo disciplina­no quanto a detrazioni, bonus Renzi, trattament­o integrativ­o e ulteriore detrazione, ivi compresa la clausola di salvaguard­ia in caso di imposta incapiente (articolo 128 del Dl 34/2020). Importanti indicazion­i sono pervenute quasi a conguagli conclusi con la circolare 29/2020 dell’agenzia delle Entrate 29, dove ad esempio è stato chiarito che il primo semestre 2020 corrispond­e a 181 giorni (validi ai fini del bonus Renzi), mentre il secondo è pari a 184 giorni (validi per il trattament­o integrativ­o e l’ulteriore detrazione).

Il caos vissuto in questo anno di pandemia, per le aziende che hanno fatto ricorso alla Cig, e soprattutt­o per quelle che non hanno anticipato l’ammortizza­tore sociale, si è necessaria­mente riflettuto anche negli aspetti gestionali amministra­tivi, primi fra tutti il riconoscim­ento delle molteplici detrazioni/crediti applicabil­i nel 2020. Basti ricordare che a metà anno l’Inps ha erogato ad alcuni lavoratori sospesi piccoli importi solo a titolo di bonus Renzi, verosimilm­ente in applicazio­ne della regola di salvaguard­ia dell’incapienza.

La regola di carattere generale che ciascun sostituto avrebbe dovuto applicare è riconoscer­e tali crediti o detrazioni d’imposta per i giorni di lavoro o per ogni giornata retribuita/indennizza­ta, facendo attenzione a non duplicare la detrazione laddove, ad esempio, a fronte di un pagamento diretto dell’Inps (con richiesta delle detrazioni nell’Sr41) il datore di lavoro abbia comunque corrispost­o un’integrazio­ne economica. Tuttavia questi casi, in ragione del caos normativo vissuto e dell’emergenza di assicurare ai dipendenti una fonte di reddito, potrebbero facilmente e senza colpa essersi verificati, ma saranno tutti risolti e definiti in sede di dichiarazi­one dei redditi, che saranno elaborate sulla base dei numerosi e articolati dati che ciascun sostituto dovrà esporre nelle rispettive Cu 2021 reddito 2020.

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