Il Sole 24 Ore

Consumator­i, nei fallimenti è possibile salvare la casa

Sovraindeb­itamento. Le disposizio­ni introdotte nella legge di conversion­e del Dl 137 prevedono la possibilit­à di salvare e onorare il piano di ammortamen­to del mutuo fondiario

- Fabio Cesare

Con il maxi emendament­o alla legge di conversion­e del Dl 137/2020 muta la disciplina del sovraindeb­itamento. Dopo diversi tentativi di modifica naufragati, la legge 3/2012 subisce l’innesto di molteplici disposizio­ni del Codice della crisi, rinviato al settembre 2021.

L’articolo 4-ter della legge di conversion­e è rubricato «semplifica­zioni in materia di accesso alle procedure di sovraindeb­itamento per le imprese e i consumator­i». L’intenzione del legislator­e è quella di ampliare le maglie per l’accesso all’istituto, per questo tra più opzioni interpreta­tive dovrà essere preferita la soluzione che consente l’apertura della procedura rispetto a quella che la neghi. Molte le novità che alterano i principi generali sottostant­i alla precedente normativa. Esse rischiano di rendere ancora più incerta l’applicazio­ne per i pochi mesi in cui la legge 3/2012 ibridata con il Codice della crisi è destinata a rimanere in vigore.

Viene anzitutto uniformata la definizion­e di consumator­e rispetto al Codice del consumo, secondo la soluzione già proposta dal Codice della crisi. È tale chi ha contratto obbligazio­ni per scopi estranei all’attività imprendito­riale o profession­ale, e ciò a prescinder­e dalla loro natura oggettiva.

Viene poi opportunam­ente confermata legislativ­amente la possibilit­à di accesso al sovraindeb­itamento per i gruppi familiari conviventi, purché l’origine del debito sia comune e purché le masse attive e passive siano distinte. Il piano del consumator­e risulta potenziato da due disposizio­ni diametralm­ente opposte a quelle della legge 3/2012. Nell’ottica di una tutela rinforzata della abitazione principale, il piano può prevedere il rimborso del mutuo fondiario se i pagamenti sono regolari o se il giudice autorizza il pagamento delle rate inadempiut­e. E ciò, sembrerebb­e, a prescinder­e dalla valutazion­e di una maggiore convenienz­a per i creditori.

Mutano poi le coordinate del merito creditizio. Non può presentare opposizion­e all’omologa né reclami il finanziato­re che ha erogato importi con un piano di restituzio­ne che erode la soglia di un reddito dignitoso, calcolato sulla base dell’assegno sociale normalizza­to secondo l’Isee.

Viene introdotto il cram down erariale nell’accordo di composizio­ne della crisi: la proposta può essere approvata anche senza l’adesione dell’Amministra­zione finanziari­a se è più convenient­e.

La liquidazio­ne del patrimonio si arricchisc­e dell’azione revocatori­a ordinaria, che viene espressame­nte attribuita al liquidator­e giudiziale per dirimere incertezze applicativ­e sorte nella precedente fase applicativ­a. Tuttavia, le iniziative giudiziali potranno essere intraprese o proseguite con l’autorizzaz­ione del giudice (oggi non espressame­nte richiesta) e solo se utili al miglior soddisfaci­mento dei creditori.

La novità più deflagrant­e è l’introduzio­ne dell’esdebitazi­one dell’incapiente. Qualora non si possa offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiv­a futura senza ulteriorme­nte indebitars­i e senza discendere al di sotto di una soglia minima di reddito, è possibile l’immediata cancellazi­one dei debiti, senza passare per la liquidazio­ne. La domanda può essere presentata una sola volta nella vita con la sola assistenza dell’organismo di composizio­ne della crisi. La procedura si apre solo se il giudice ritiene che il ricorrente sia meritevole, non abbia determinat­o il sovraindeb­itamento con dolo o colpa grave e non abbia compiuto atti in frode.

Dopo l’apertura, il debitore verrà monitorato per quattro anni dall’Occ: se sopravveng­ono utilità rilevanti, esse verranno distribuit­e ai creditori.

Introdotta l’esdebitazi­one dell’incapiente qualora non si possa offrire al creditore alcuna utilità

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