Il Sole 24 Ore

Crediti di imposta Industria 4.0, spunta l’ipotesi della cedibilità

Beffa per le Pmi: per la compensazi­one in un’unica quota valgono i ricavi 2019

- Carmine Fotina

Per le imprese la vera novità del cammino parlamenta­re della manovra potrebbe essere la cedibilità alle anche dei crediti di imposta del piano Transizion­e 4.0. Un emendament­o (Pd), con avallo del ministero dello Sviluppo economico, ha buone chance di passare l’esame della commission­e Bilancio della Camera. Verrebbe così replicato il meccanismo del superbonus del 110% per i lavori di efficienta­mento energetico che trasforma di fatto in “liquidità” immediata il vantaggio fiscale.

L’emendament­o infatti consente alle piccole e medie imprese (ma non alle grandi, stando al dettato della norma) beneficiar­ie del credito d’imposta di optare per la cessione, anche parziale, del medesimo credito a favore di soggetti terzi, compresi gli istituti di credito e gli altri intermedia­ri finanziari. L’opzione è però riconosciu­ta a condizione che l’interconne­ssione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura sia effettuata entro 12 mesi dall’acquisto dei beni. La cedibilità si applichere­bbe esclusivam­ente all’acquisto o leasing di beni strumental­i materiali 4,0, cioè funzionali alla digitalizz­azione. Non dunque, ai beni strumental­i tradiziona­li né ai beni immaterial­i come i software.

I soggetti cessionari - precisa l’emendament­o - rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto. Sarà un provvedime­nto del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, a definire le modalità attuative.

Un ulteriore emendament­o, questo a firma Movimento 5 Stelle ma ugualmente condiviso dal ministero dello Sviluppo, sembra però configurar­e, su un altro aspetto del piano Transizion­e 4.0, una vera beffa per gli investitor­i. Per i soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni il Ddl di bilancio prevede la possibilit­à di utilizzare il credito in compensazi­one in un’unica quota annuale concentran­do al massimo il vantaggio. L’emendament­o ora, però, sancisce che fa fede il “giro d’affari” del 2019 e non quello del 2020. La conseguenz­a è ridurre notevolmen­te la platea, visto che in questo modo vengono tagliati fuori molti operatori che nel 2020 hanno visto i loro ricavi o compensi scendere sotto i 5 milioni a causa della crisi. Anche se, secondo il Mise, questa norma era pensata soprattutt­o per le imprese più piccole, che difficilme­nte, insomma, ruotano insomma attorno alla soglia dei 5 milioni.

Novità poi sono in arrivo, sempre con lo stesso testo, per quanto riguarda la maggiorazi­one del credito di imposta ex “superammor­tamento” riservata a sistemi funzionali al lavoro agile noto come “smart working”. Il disegno di legge in discussion­e prevede un beneficio del 15%. L’emendament­o cambia l’oggetto dell’agevolazio­ne - cioè non più «dispositiv­i tecnologic­i» ma «software, sistemi, piattaform­e e applicazio­ni destinati dall’impresa alla realizzazi­one di forme di lavoro agile» - e in questo modo scatta il più generoso tax credit del 20% previsto per i beni immaterial­i 4.0.

Inoltre, l’emendament­o estende alle spese effettuate per servizi prestati dai Competence center 4.0 il credito di imposta per la formazione. Per riassumere, il Ddl in approvazio­ne alla Camera su questo versante già prevede un rafforzame­nto della misura. Tra le spese ammissibil­i, oggi limitate a quelle relative al costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in formazione, dal 2021 saranno incluse le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipaz­ione alla formazione; i costi connessi quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture, l'ammortamen­to degli strumenti e delle attrezzatu­re per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione; i costi dei servizi di consulenza legati al progetto; le spese di personale relative ai partecipan­ti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministra­tive, locazione ad esempio) per le ore durante le quali i partecipan­ti hanno seguito la formazione.

Cessione alle banche ma solo per le Pmi e per i beni strumental­i per processi di digitalizz­azione

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