Crediti di imposta Industria 4.0, spunta l’ipotesi della cedibilità
Beffa per le Pmi: per la compensazione in un’unica quota valgono i ricavi 2019
Per le imprese la vera novità del cammino parlamentare della manovra potrebbe essere la cedibilità alle anche dei crediti di imposta del piano Transizione 4.0. Un emendamento (Pd), con avallo del ministero dello Sviluppo economico, ha buone chance di passare l’esame della commissione Bilancio della Camera. Verrebbe così replicato il meccanismo del superbonus del 110% per i lavori di efficientamento energetico che trasforma di fatto in “liquidità” immediata il vantaggio fiscale.
L’emendamento infatti consente alle piccole e medie imprese (ma non alle grandi, stando al dettato della norma) beneficiarie del credito d’imposta di optare per la cessione, anche parziale, del medesimo credito a favore di soggetti terzi, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. L’opzione è però riconosciuta a condizione che l’interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura sia effettuata entro 12 mesi dall’acquisto dei beni. La cedibilità si applicherebbe esclusivamente all’acquisto o leasing di beni strumentali materiali 4,0, cioè funzionali alla digitalizzazione. Non dunque, ai beni strumentali tradizionali né ai beni immateriali come i software.
I soggetti cessionari - precisa l’emendamento - rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto. Sarà un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, a definire le modalità attuative.
Un ulteriore emendamento, questo a firma Movimento 5 Stelle ma ugualmente condiviso dal ministero dello Sviluppo, sembra però configurare, su un altro aspetto del piano Transizione 4.0, una vera beffa per gli investitori. Per i soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni il Ddl di bilancio prevede la possibilità di utilizzare il credito in compensazione in un’unica quota annuale concentrando al massimo il vantaggio. L’emendamento ora, però, sancisce che fa fede il “giro d’affari” del 2019 e non quello del 2020. La conseguenza è ridurre notevolmente la platea, visto che in questo modo vengono tagliati fuori molti operatori che nel 2020 hanno visto i loro ricavi o compensi scendere sotto i 5 milioni a causa della crisi. Anche se, secondo il Mise, questa norma era pensata soprattutto per le imprese più piccole, che difficilmente, insomma, ruotano insomma attorno alla soglia dei 5 milioni.
Novità poi sono in arrivo, sempre con lo stesso testo, per quanto riguarda la maggiorazione del credito di imposta ex “superammortamento” riservata a sistemi funzionali al lavoro agile noto come “smart working”. Il disegno di legge in discussione prevede un beneficio del 15%. L’emendamento cambia l’oggetto dell’agevolazione - cioè non più «dispositivi tecnologici» ma «software, sistemi, piattaforme e applicazioni destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile» - e in questo modo scatta il più generoso tax credit del 20% previsto per i beni immateriali 4.0.
Inoltre, l’emendamento estende alle spese effettuate per servizi prestati dai Competence center 4.0 il credito di imposta per la formazione. Per riassumere, il Ddl in approvazione alla Camera su questo versante già prevede un rafforzamento della misura. Tra le spese ammissibili, oggi limitate a quelle relative al costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in formazione, dal 2021 saranno incluse le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione; i costi connessi quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione; i costi dei servizi di consulenza legati al progetto; le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione ad esempio) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
Cessione alle banche ma solo per le Pmi e per i beni strumentali per processi di digitalizzazione