Mise: bonus 4.0, per arrivare al 50% investimenti entro giugno 2022
Per i software correzione in arrivo: credito di 1 milione per singolo esercizio
Per sfruttare al massimo i vantaggi degli incentivi fiscali sui beni strumentali «4.0» bisognerà stare molto attenti ai tempi degli investimenti. Una bussola utile arriva dai chiarimenti dei consulenti del ministero dello Sviluppo economico sull’articolo 185 del disegno di legge di bilancio, in approvazione oggi in prima lettura alla Camera. L’articolo in questione proroga l’ex superammortamento e l’ex iperammortamento (trasformati dalla manovra dello scorso anno in crediti di imposta) fino al 31 dicembre 2022, con coda per le consegne al 30 giugno 2023 se entro il 2022 si è definito il contratto con un acconto di almeno il 20%. Il nuovo regime, che parte retroattivamente dal 16 novembre 2020, prevede anche un rafforzamento delle aliquote e dei massimali di investimento ma solo per il primo periodo, dopo infatti scatta un décalage che riabbassa l’intensità dell’aiuto ai livelli attuali. Per questo va fatta attenzione ai tempi di completamento dell’investimento, come spiegato da Marco Belardi, consulente del ministero dello Sviluppo, nel corso di un webinar organizzato da Sabanet.
Bisogna innanzitutto ricordare che, godendo delle agevolazioni della legge attualmente in vigore (160/2019), si possono completare fino al 30 giugno 2021 investimenti iniziati nel 2020 o che comunque presentano acconti del 20% siglati entro il 15 novembre 2020. Dal 16 novembre infatti scatta il nuovo regime, previsto dalla nuova legge in via di approvazione. In quest’ultimo caso chi completa gli investimenti entro il 30 giugno 2022 beneficia delle aliquote più generose previste per il primo esercizio (credito d’imposta del 50% fino a 2,5 milioni di costi ammissibili, del 30% oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni, del 10% oltre i 10 e fino a 20 milioni). Chi invece scavalla il 30 giugno 2022 entra automaticamente nel secondo esercizio, in cui le prime due aliquotescendonorispettivamentea40% e 20% mentre resta del 10% quella per investimenti di taglia maggiore.
Per completamento dell’investimento si intende la data di effettuazione dello stesso. Per i beni in leasing è il verbale di consegna. Per gli acquisti diretti, sulla base dell’articolo 109 del Tuir, il riferimento è la data di spedizione e/oconsegnae/omessainfunzionee/ o collaudo e/o traslazione del diritto di godimento reale o della proprietà, prendendo in considerazione l’ultimo di questi momenti.
Ulteriori chiarimenti sono in arrivo con un emendamento in approvazione. Si precisano i confini tra l’applicazione del nuovo regime e quello vigente della legge 160/19. Si applica quest’ultimo, e non il nuovo regime all’esame del Parlamento, agli investimenti effettuati tra il 16 novembre 2020 e il 30 giugno 2021, in relazione ai quali c’è un acconto di almeno il 20% versato entro la data del 15 novembre 2020.
C’è poi un punto controverso sugli incentivi per i software (incluse soluzioni di cloud computing) che dovrebbe essere sanato dallo stesso emendamento. L’attuale versione della norma finisce per penalizzare gli acquisti di beni immateriali «4.0» prevedendo un unico periodo temporale - dal 16 novembre 2020 al 2022 (con coda consegne a giugno 2023) per usufruire del bonus del 20% entro il tetto di 1 milione (innalzato rispetto agli attuali 700mila euro). Con la correzione in arrivo, viene diviso in due distinti periodi l’arco temporale di godimento rendendo così efficace l’aumento di soglia dei costi, a 1 milione per esercizio agevolativo, evitando che cali di fatto a 500mila euro.
Nel secondo anno del piano i vantaggi fiscali scendono tornando ai livelli attuali