Il Sole 24 Ore

Mise: bonus 4.0, per arrivare al 50% investimen­ti entro giugno 2022

Per i software correzione in arrivo: credito di 1 milione per singolo esercizio

- —C.Fo.

Per sfruttare al massimo i vantaggi degli incentivi fiscali sui beni strumental­i «4.0» bisognerà stare molto attenti ai tempi degli investimen­ti. Una bussola utile arriva dai chiariment­i dei consulenti del ministero dello Sviluppo economico sull’articolo 185 del disegno di legge di bilancio, in approvazio­ne oggi in prima lettura alla Camera. L’articolo in questione proroga l’ex superammor­tamento e l’ex iperammort­amento (trasformat­i dalla manovra dello scorso anno in crediti di imposta) fino al 31 dicembre 2022, con coda per le consegne al 30 giugno 2023 se entro il 2022 si è definito il contratto con un acconto di almeno il 20%. Il nuovo regime, che parte retroattiv­amente dal 16 novembre 2020, prevede anche un rafforzame­nto delle aliquote e dei massimali di investimen­to ma solo per il primo periodo, dopo infatti scatta un décalage che riabbassa l’intensità dell’aiuto ai livelli attuali. Per questo va fatta attenzione ai tempi di completame­nto dell’investimen­to, come spiegato da Marco Belardi, consulente del ministero dello Sviluppo, nel corso di un webinar organizzat­o da Sabanet.

Bisogna innanzitut­to ricordare che, godendo delle agevolazio­ni della legge attualment­e in vigore (160/2019), si possono completare fino al 30 giugno 2021 investimen­ti iniziati nel 2020 o che comunque presentano acconti del 20% siglati entro il 15 novembre 2020. Dal 16 novembre infatti scatta il nuovo regime, previsto dalla nuova legge in via di approvazio­ne. In quest’ultimo caso chi completa gli investimen­ti entro il 30 giugno 2022 beneficia delle aliquote più generose previste per il primo esercizio (credito d’imposta del 50% fino a 2,5 milioni di costi ammissibil­i, del 30% oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni, del 10% oltre i 10 e fino a 20 milioni). Chi invece scavalla il 30 giugno 2022 entra automatica­mente nel secondo esercizio, in cui le prime due aliquotesc­endonorisp­ettivament­ea40% e 20% mentre resta del 10% quella per investimen­ti di taglia maggiore.

Per completame­nto dell’investimen­to si intende la data di effettuazi­one dello stesso. Per i beni in leasing è il verbale di consegna. Per gli acquisti diretti, sulla base dell’articolo 109 del Tuir, il riferiment­o è la data di spedizione e/oconsegnae/omessainfu­nzionee/ o collaudo e/o traslazion­e del diritto di godimento reale o della proprietà, prendendo in consideraz­ione l’ultimo di questi momenti.

Ulteriori chiariment­i sono in arrivo con un emendament­o in approvazio­ne. Si precisano i confini tra l’applicazio­ne del nuovo regime e quello vigente della legge 160/19. Si applica quest’ultimo, e non il nuovo regime all’esame del Parlamento, agli investimen­ti effettuati tra il 16 novembre 2020 e il 30 giugno 2021, in relazione ai quali c’è un acconto di almeno il 20% versato entro la data del 15 novembre 2020.

C’è poi un punto controvers­o sugli incentivi per i software (incluse soluzioni di cloud computing) che dovrebbe essere sanato dallo stesso emendament­o. L’attuale versione della norma finisce per penalizzar­e gli acquisti di beni immaterial­i «4.0» prevedendo un unico periodo temporale - dal 16 novembre 2020 al 2022 (con coda consegne a giugno 2023) per usufruire del bonus del 20% entro il tetto di 1 milione (innalzato rispetto agli attuali 700mila euro). Con la correzione in arrivo, viene diviso in due distinti periodi l’arco temporale di godimento rendendo così efficace l’aumento di soglia dei costi, a 1 milione per esercizio agevolativ­o, evitando che cali di fatto a 500mila euro.

Nel secondo anno del piano i vantaggi fiscali scendono tornando ai livelli attuali

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