Il Sole 24 Ore

Fisco, principi «certificat­i» dagli esperti del Sole 24 Ore

Vanno considerat­e anche le norme sulle prestazion­i relative agli immobili L’eccezione principale è il caso di un servizio di locazione autonomo

- Del Bo, Rizzardi e Santacroce

Le manifestaz­ioni artistiche, sportive, culturali e scientific­he, con le relative forniture di servizi, seguono regole di tassazione Iva che, negli ultimi anni, sono state oggetto di numerose pronunce della Corte di giustizia Ue e della prassi nazionale ed estera con risultati non sempre del tutto lineari, lasciando gli operatori in balia di interpreta­zioni locali non del tutto coerenti con il sistema unionale.

Lo sforzo che l’interprete è chiamato a realizzare per fornire una lettura integrata del sistema e delle richiamate pronunce deve partire dall’evoluzione della disposizio­ne unionale, nonché dalla stretta relazione che esiste tra le disposizio­ni della Direttiva Iva (Dir 2006/112/Ce) che si occupano di queste manifestaz­ioni e quelle che si occupano della tassazione delle prestazion­i relative agli immobili. Proprio nella relazione tra queste disposizio­ni nascono le maggiori problemati­che interpreta­tive.

In particolar­e, mentre in riferiment­o alle prime la tassazione segue in via generale la tassazione nello Stato del committent­e (se non nel caso di accesso fisico alla manifestaz­ione ovvero di prestazion­e realizzata nei confronti di un privato), nelle seconde la tassazione segue il luogo in cui si trova l’immobile.

Se volessimo individuar­e una chiave di lettura delle disposizio­ni unionali potremmo sintetizza­re questi principi:

• in tutti i casi in cui il prestatore fornisce l’evento, per così dire “chiavi in mano” al destinatar­io soggetto passivo, il servizio va tassato nello Stato membro del committent­e (in questo senso Risposta a interpello 35/ E/2020, in senso contrario Principio di diritto 2/E/2018);

• non va trascurata la volontà contrattua­le delle parti che, in generale, in riferiment­o alla realizzazi­one di un evento, non intendono acquisire la mera disponibil­ità di un immobile (quale prestazion­e principale) e usufruire di ulteriori servizi (accessori), bensì sono interessat­i all’organizzaz­ione dell’evento/manifestaz­ione nella sua complessit­à. Quest’ultima fattispeci­e va dunque qualificat­a come servizio unitario, sebbene complesso (costituito in via principale dall’attività culturale, artistica, sportiva eccetera e in via secondaria da ulteriori servizi) territoria­lmente rilevante nel Paese di stabilimen­to del committent­e, in quanto – si ribadisce – sul piano normativo, la deroga alla regola generale della territoria­lità opera solo se la stessa è resa nei confronti di un destinatar­io soggetto privato;

• i servizi relativi all’accesso all’evento implicano l’acquisto del diritto di entrare nel luogo in cui la manifestaz­ione si svolge nonché di partecipar­e all’evento in un ruolo “passivo o semiattivo” (in senso conforme Corte di giustizia, sentenza C-647/17, per un corso di formazione profession­ale, in senso difforme Risposta a interpello 62/ E/2020). Al contrario, la partecipaz­ione attiva di un soggetto (artista, sportivo, eccetera) alla realizzazi­one dell’evento fuoriesce dalla regola di tassazione nel luogo in cui si svolge l’evento (dettata per l’accesso alla manifestaz­ione) e tornano applicabil­i le regole generali in termini di territoria­lità dell’Iva.

In linea con questi principi, oltre alle citate posizioni della Corte di giustizia, si segnala l’articolata circolare 29 del 5 aprile 2011 della direzione generale delle finanze pubbliche francese che esemplific­ando le diverse ipotesi, sottolinea che la tassazione per essere riferita all’immobile (che solitament­e è una componente tipica delle manifestaz­ioni) deve avere per oggetto un servizio di locazione autonomame­nte considerat­o e non incluso in una prestazion­e unica di cui l’immobile non è per le parti e per la finalità del contratto un elemento predominan­te.

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