Il Sole 24 Ore

Superbonus: proroga a giugno 2022 ma i lavori possono finire a dicembre Mobili, tetto di spesa a 16mila euro

Possibile arrivare a fine anno solo se a metà si sono già pagati Sal per il 60%

- Marco Mobili

Per il superbonus del 110% arriva una proroga breve al 30 giugno 2022 ma con una finestra fino al termine dell’anno per completare i lavori già avviati nel primo semestre e siano stai effettuati per almeno il 60 per cento. Attenzione però: il credito d’imposta in questo caso si potrà utilizzare in quattro anni e non in cinque come prevede il decreto rilancio. Con un altro emendament­o, buone notizie per chi avvia lavori di ristruttur­azione: la spesa per accedere al credito d’imposta del 50% per l’acquisto di mobili sale da 10mila a 16mila euro.

A tenere banco fino all’ultimo in commission­e Bilancio è stato comunque l’emendament­o con cui è stato modificato in più parti il superbonus del 110%. Con il via libera al correttivo alla legge di bilancio si è chiuso il lungo confronto all’interno della maggioranz­a con il Movimento 5 Stelle che chiedeva una proroga lunga del 110% almeno fino al 2023. Non dello stesso avviso il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, che in questi ultimi giorni non è mai andato oltre il primo semestre del 2022 accettando la possibilit­à di chiudere i lavori entro il 31 dicembre per chi ha uno Stato di avanzament­o lavori aperto.

La proroga piena a tutto il 2022 riguarderà invece gli interventi di riqualific­azione energetica e di messa in sicurezza degli edifici Iacp.I quali potranno arrivare anche fino al primo semestre 2023 nel caso in cui alla data del 31 dicembre 2022 i lavori siano stai effettuati per almeno il 60 per cento.

Un’operazione quella sul 110% che già così pesa sulle casse dello Stato per oltre 7 miliardi di euro e che obbliga il Governo a chiudere il correttivo approvato ieri subordinan­do l’efficacia delle proroghe all’ approvazio­ne «da parte del Consiglio dell’Unione Europea» e agli obbligo di monitoragg­io in corso d’opera che guidano tutti le iniziative finanziate dal Recovery Fund.

Sul 110%, però, l’emendament­o non riscrive solo il calendario. Si amplia anche l’ambito di applicazio­ne prevedendo che il superbonus possa applicarsi alla coibentazi­one del tetto senza limitare il concetto di superficie disperdent­e al solo sottotetto eventualme­nte esistente. Sulla definizion­e di unità immobiliar­e indipenden­te viene precisato che questa possa trovare applicazio­ne ai fini del 110% anche quando è dotata di almeno uno dei manufatti di proprietà esclusiva tra l’impianto di approvvigi­onamento dell’acqua, quello per il gas e per l’energia elettrica, nonché l’impianto di climatizza­zione invernale. Fino ad oggi per ottenere il superbonus i tre impianti dovevano coesistere.

Altra estensione della maxi agevolazio­ne è quella riservata agli edifici privi di attestato di prestazion­e energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetral­i, purché il termine degli interventi di efficienta­mento raggiungan­o una classe energetica in fascia A.

Riscritta completame­nte la detrazione del 110% per gli interventi di installazi­one delle colonnine di ricarica elettrica dei veicoli. Il bonus che sarà riconosciu­to se legato a uno degli interventi trainanti viene riconosciu­to in specifici limiti di spesa: 2.000 euro per gli edifici unifamilia­ri o per gli edifici funzionalm­ente indipenden­ti; 1.500 euro per le unità plurifamil­iari o condomini che installano fino a 8 colonnine; 1200 euro per i condomini che installano più di otto infrastrut­ture per la ricarica elettrica.

Molto attesa era anche l’apertura del 110% per l’unico proprietar­io di intero edificio con più unità accatastat­e distintame­nte (al massimo 4), così come il riconoscim­ento del 110% per i lavori di superament­o delle barriere architetto­niche per disabili e ultrasessa­ntacinquen­ni. Due aspetti sinora negati dalle Entrate e ora ammessi.

Sulle assemblee condominia­li viene poi previsto che siano valide le delibere dell'assemblea (maggioranz­a dei presenti che rappresent­i almeno un terzo dei millesimi) per imputare solo ad alcuni condòmini l’intera spesa, purché questi ultimi siano espressame­nte d’accordo.

Tra le prescrizio­ni previste dalla nuova disciplina del Superbonus arriva l’obbligo di esporre presso il cantiere dove si effettuano gli interventi un cartello con la scritta «Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, Superbonus 110%, per interventi di efficienza energetica e/o interventi antisismic­i».

Novità infine anche per i profession­isti che rilasciano attestazio­ni o asseverazi­oni. La polizza assicurati­va deve prevedere, tra l’altro, un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazi­one, da integrare a cura del profession­ista se necessario, e per garantire un’ultrattivi­tà pari ad almeno 5 anni in caso di cessazione di attività e una retroattiv­ità pari anche questa ad almeno 5 anni a garanzia di asseverazi­oni effettuate negli anni precedenti.

Più tempo ma solo se la Ue dice sì e nel rispetto del Recovery fund. Agevolazio­ne del 110% estesa a uniproprie­tari e ai sottotetti

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Le novità introdotte con la manovra puntano al rilancio del settore dell’edilizia
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Superbonus. Le novità introdotte con la manovra puntano al rilancio del settore dell’edilizia ADOBESTOCK

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