IN UN SISTEMA DI AZIENDE FAMILIARI INEVITABILE L’APPEAL DELLE SRL
Nelle molteplici occasioni in cui nel 2003-2004 si è commentata la riforma del diritto societario, si è ripetutamente osservato che:
1. l’impresa individuale e le società di persone sarebbero state abbandonate in quanto si rendeva più appetibile l’utilizzo della Srl (in particolare per il beneficio della responsabilità limitata dei soci che ne consegue);
2. la riforma aveva inteso «sollecitare gli operatori imprenditoriali ad assumere la veste giuridica più consona alla loro dimensione e al loro assetto organizzativo (dedicando così la forma della Spa all’impresa che offre il proprio capitale sul mercato del capitale di rischio e la forma della Srl all’impresa con pochi soci, ove normalmente i soci prestano la propria attività);
3. «tarare le norme della Srl sulle esigenze della piccolamedia impresa, ove il volere del socio è sempre in primo piano e ove i suoi interessi devono trovare perfetta rispondenza nell’assetto statutario che governa la vita dell’impresa societaria» (le parole virgolettate sono riprese da un articolo del Sole 24 Ore del 14 giugno 2004).
Gli effetti della riforma
La previsione è stata pienamente azzeccata, ma non era difficile azzeccarla. Era del tutto inevitabile, infatti, che uno dei principali effetti della legge di riforma sarebbe stato quello di attrarre vigorosamente alla forma giuridica della Srl tutte quelle imprese societarie, già gestite nella forma della Spa, che non avessero nessuna di quelle caratteristiche per le quali la forma della Spa è predisposta dal legislatore.
La grandissima maggioranza delle Spa italiane è infatti rappresentata da società facenti capo a una sola famiglia o a pochissime famiglie, con un numero bassissimo di soci, con gli amministratori che in larga parte coincidono con i soci e con i soci che ordinariamente lavorano in società; insomma, tutte le caratteristiche della tipica Srl.
La Srl, inoltre, a parte essere una società che – rispetto alla Spa – ha costi di gestione inferiori, presenta caratteristiche che la rendono più consona alle esigenze organizzative che si manifestano quando la compagine sociale è ristretta e, quindi, il “peso” del singolo socio è maggiore. Infatti, questa rilevanza del singolo socio può essere declinata (nello statuto della società) con svariate modalità, ad esempio:
• attribuendo al singolo socio taluni “particolari diritti” (i quali sono modificabili se non all’unanimità), come il diritto di essere nominato amministratore, il diritto di nominare uno o più amministratori, il diritto di avere un privilegio nella distribuzione degli utili, il diritto di veto nelle decisioni dei soci o degli amministratori, eccetera;
• attraendo sul ceto dei soci (e contemporaneamente spegnendo la corrispondente operatività dell’organo amministrativo) la decisionalità in ordine a talune materie inerenti alla gestione della società;
• configurando l’organo amministrativo, composto da una pluralità di persone, non in forma collegiale, ma conferendo poteri gestionali a singoli amministratori, variamente disciplinandone l’operato in forma congiunta o disgiunta;
• permettendo ai membri dell’organo amministrativo, se configurato in forma collegiale, di assumere comunque decisioni “da remoto”, e cioè mediante i metodi della “consultazione scritta” o del “consenso espresso per iscritto”; e così via.
Il vantaggio della flessibilità
Bastano queste poche osservazioni per ricavare l’idea che la Srl uscita dalla riforma del 2003 offre una sensazione di estrema flessibilità e di spiccata poliedricità e, quindi, stimola l’operatore non solo a sfruttare tutte le sfaccettature che la legge gli propone (ad esempio: manovrando sui quorum decisionali dell’assemblea e del Cda si riesce a far divenire determinante anche il voto di un socio che sia titolare di una esigua quota di minoranza) ma anche a inserire nello statuto tutta una serie di regole che disciplinano non tanto la vita della società, quanto i rapporti tra i soci: si pensi alle clausole che variamente limitano la circolazione delle quote di partecipazione dei soci (come le clausole di gradimento e le clausole di prelazione), alle clausole che gestiscono il tema della morte del socio, alle clausole con le quali il socio di maggioranza può trascinare con sé il socio di minoranza nella cessione del capitale sociale e, viceversa, alle clausole con le quali il socio di minoranza può pretendere di essere trattato a parità di condizioni con il socio di maggioranza se questi intenda cedere la propria partecipazione.
Più flessibilità e più peso ai soci con maggiori diritti e poteri di gestione anche per i singoli