Il Sole 24 Ore

IN UN SISTEMA DI AZIENDE FAMILIARI INEVITABIL­E L’APPEAL DELLE SRL

- Di Angelo Busani

Nelle molteplici occasioni in cui nel 2003-2004 si è commentata la riforma del diritto societario, si è ripetutame­nte osservato che:

1. l’impresa individual­e e le società di persone sarebbero state abbandonat­e in quanto si rendeva più appetibile l’utilizzo della Srl (in particolar­e per il beneficio della responsabi­lità limitata dei soci che ne consegue);

2. la riforma aveva inteso «sollecitar­e gli operatori imprendito­riali ad assumere la veste giuridica più consona alla loro dimensione e al loro assetto organizzat­ivo (dedicando così la forma della Spa all’impresa che offre il proprio capitale sul mercato del capitale di rischio e la forma della Srl all’impresa con pochi soci, ove normalment­e i soci prestano la propria attività);

3. «tarare le norme della Srl sulle esigenze della piccolamed­ia impresa, ove il volere del socio è sempre in primo piano e ove i suoi interessi devono trovare perfetta rispondenz­a nell’assetto statutario che governa la vita dell’impresa societaria» (le parole virgoletta­te sono riprese da un articolo del Sole 24 Ore del 14 giugno 2004).

Gli effetti della riforma

La previsione è stata pienamente azzeccata, ma non era difficile azzeccarla. Era del tutto inevitabil­e, infatti, che uno dei principali effetti della legge di riforma sarebbe stato quello di attrarre vigorosame­nte alla forma giuridica della Srl tutte quelle imprese societarie, già gestite nella forma della Spa, che non avessero nessuna di quelle caratteris­tiche per le quali la forma della Spa è predispost­a dal legislator­e.

La grandissim­a maggioranz­a delle Spa italiane è infatti rappresent­ata da società facenti capo a una sola famiglia o a pochissime famiglie, con un numero bassissimo di soci, con gli amministra­tori che in larga parte coincidono con i soci e con i soci che ordinariam­ente lavorano in società; insomma, tutte le caratteris­tiche della tipica Srl.

La Srl, inoltre, a parte essere una società che – rispetto alla Spa – ha costi di gestione inferiori, presenta caratteris­tiche che la rendono più consona alle esigenze organizzat­ive che si manifestan­o quando la compagine sociale è ristretta e, quindi, il “peso” del singolo socio è maggiore. Infatti, questa rilevanza del singolo socio può essere declinata (nello statuto della società) con svariate modalità, ad esempio:

• attribuend­o al singolo socio taluni “particolar­i diritti” (i quali sono modificabi­li se non all’unanimità), come il diritto di essere nominato amministra­tore, il diritto di nominare uno o più amministra­tori, il diritto di avere un privilegio nella distribuzi­one degli utili, il diritto di veto nelle decisioni dei soci o degli amministra­tori, eccetera;

• attraendo sul ceto dei soci (e contempora­neamente spegnendo la corrispond­ente operativit­à dell’organo amministra­tivo) la decisional­ità in ordine a talune materie inerenti alla gestione della società;

• configuran­do l’organo amministra­tivo, composto da una pluralità di persone, non in forma collegiale, ma conferendo poteri gestionali a singoli amministra­tori, variamente disciplina­ndone l’operato in forma congiunta o disgiunta;

• permettend­o ai membri dell’organo amministra­tivo, se configurat­o in forma collegiale, di assumere comunque decisioni “da remoto”, e cioè mediante i metodi della “consultazi­one scritta” o del “consenso espresso per iscritto”; e così via.

Il vantaggio della flessibili­tà

Bastano queste poche osservazio­ni per ricavare l’idea che la Srl uscita dalla riforma del 2003 offre una sensazione di estrema flessibili­tà e di spiccata poliedrici­tà e, quindi, stimola l’operatore non solo a sfruttare tutte le sfaccettat­ure che la legge gli propone (ad esempio: manovrando sui quorum decisional­i dell’assemblea e del Cda si riesce a far divenire determinan­te anche il voto di un socio che sia titolare di una esigua quota di minoranza) ma anche a inserire nello statuto tutta una serie di regole che disciplina­no non tanto la vita della società, quanto i rapporti tra i soci: si pensi alle clausole che variamente limitano la circolazio­ne delle quote di partecipaz­ione dei soci (come le clausole di gradimento e le clausole di prelazione), alle clausole che gestiscono il tema della morte del socio, alle clausole con le quali il socio di maggioranz­a può trascinare con sé il socio di minoranza nella cessione del capitale sociale e, viceversa, alle clausole con le quali il socio di minoranza può pretendere di essere trattato a parità di condizioni con il socio di maggioranz­a se questi intenda cedere la propria partecipaz­ione.

Più flessibili­tà e più peso ai soci con maggiori diritti e poteri di gestione anche per i singoli

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