I PASSI DA FARE
I passi da fare per rendere operativo il decreto
IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Deve approntare un elenco da cui attingere, insieme al Consiglio nazionale forense, per formare la commissione che decide sul titolo di specialista dell’avvocato con comprovate esperienza. La commissione è formata da tre avvocati scritti all’Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e da due professori universitari di ruolo in materie giuridiche in possesso di documentata qualificazione nel settore di specializzazione oggetto delle domande sottoposte a valutazione nella singola seduta
Deve istituire presso il ministero una commissione permanente di sei componenti (due magistrati ordinari nominati dalla Giustizia, due avvocati designati dal Cnf e due docenti universitari in materie giuridiche indicati dall’Università) per l’elaborazione delle linee guida per la definizione dei corsi di formazione specialistica
IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
Deve stipulare le convenzioni con le università e con le associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative
Deve nominare due avvocati nella commissione che si occuperà di elaborare le linee guida dei corsi di formazione
I CONSIGLI DEGLI ORDINI
Devono predisporre e aggiornare gli elenchi degli avvocati specialisti e renderli accessibili al pubblico anche in modalità telematica
Devono stipulare le convenzioni con le università e con le associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative