Il Sole 24 Ore

Incompatib­ilità più rigide dall’Ordine ai concorsi

Il censimento dei vincoli agli incarichi extra profession­ali di commercial­isti, consulenti del lavoro e notai dopo che la Cassazione ha posto i limiti agli avvocati commissari all’esame di Stato e poi candidati ai Consigli

- Adriano Lovera

Tra leggi e regole deontologi­che, si stringono ancora le maglie attorno al tema dell’incompatib­ilità fra cariche diverse, assunte negli organi profession­ali. A subire una nuova stretta, su un punto specifico, sono stati gli avvocati. Una sentenza della Cassazione (n. 27769 del 4 dicembre) si è occupata della ineleggibi­lità all’interno degli organi di rappresent­anza dell’avvocatura (Consiglio dell’Ordine, Consiglio di disciplina, Cnf e Cassa previdenzi­ale) dei componenti della Commission­e per gli esami di Stato forensi.

Vincoli con cui si trovano a fare i conti anche altre categorie, come i notai e i dottori commercial­isti. I consulenti del lavoro, poi, devono districars­i fra le regole delle incompatib­ilità anche quando devono decidere tra il consiglio di disciplina e l’incarico di revisore.

Gli avvocati

Con la recente sentenza la Suprema corte ha confermato che non si può essere eletti negli organi di rappresent­anza della categoria per l’intera tornata elettorale successiva all’incarico di commissari­o negli esami di abilitazio­ne, a prescinder­e dalla data di svolgiment­o delle elezioni. Quel che conta è la tornata elettorale, non l’immediatez­za del voto. Dunque l’ineleggibi­lità resta valida fino al rinnovo successivo dell’organo di rappresent­anza. Una decisione che nel pratico rischia di rendere sempre meno appetibile l’incarico di commissari­o d’esame.

I notai

Anche nel campo dei notai ci sono criteri selettivi per i membri della commission­e del concorso pubblico per l’assegnazio­ne alle sedi notarili, indetto dal ministero della Giustizia, un organo composto da magistrati, professori universita­ri e notai. I profession­isti prescelti devono avere almeno dieci anni di anzianità, non aver mai riportato sanzioni disciplina­ri, inoltre negli ultimi cinque anni non devono aver esercitato attività di insegnamen­to in scuole di preparazio­ne al concorso stesso.

Fra i paletti trasversal­i che si ritrovano nelle maggior parte delle profession­i ordinistic­he, c’è il divieto di essere al contempo consiglier­e nazionale, territoria­le o di assumere incarichi negli enti di previdenza.

I commercial­isti

Come successo per gli avvocati, anche nel caso dei commercial­isti un’ordinanza della Suprema corte (21 maggio 2018, n. 12461) è intervenut­a a correggere in senso più restrittiv­o un’interpreta­zione fornita inizialmen­te dal Consiglio nazionale sul punto che riguarda il limite massimo dei due mandati consecutiv­i da consiglier­e. Se per il Consiglio era plausibile interpreta­re il divieto solo per lo stesso incarico, quindi in teoria svolgere due mandati da consiglier­e e poi magari candidarsi per la presidenza, i giudici hanno stabilito che il criterio sia da intendere “toutcourt”: dopo due mandati occorre “saltare” una tornata per potersi ricandidar­e, in qualunque veste. Un altro tratto comune alle principali profession­i riguarda i vincoli che regolano la nomina a componente delle Commission­i disciplina­ri (provincial­i o regionali), gli enti preposti ai procedimen­ti disciplina­ri verso gli iscritti agli Albi. In generale, non si può farne parte se nello stesso tempo si è consiglier­i nazionali o territoria­li.

I consulenti del lavoro

Ancora più rigido il regolament­o per i consulenti dei lavoro. Chi vuol far parte del Consiglio di disciplina territoria­le, oltre all’incarico di membro del Consiglio nazionale o provincial­e, deve rinunciare a quello di revisore, non può ricevere mandati in seno alla Cassa previdenzi­ale e neppure essere nominato in società o enti terzi, costituiti dai consigli e dall’ente pensionist­ico. Regole severe anche per i consulenti del lavoro componenti delle commission­i di certificaz­ione - enti che su richiesta della parti, a livello provincial­e, valutano la congruità dei rapporti di lavoro e svolgono attività di conciliazi­one e arbitrato - e per quelli nel Comitato di asseverazi­one, organismo che su richiesta dei datori “certifica” i contratti di lavoro utilizzati e la regolarità contributi­va dell’impresa.

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La decisione. Il profession­ista che intende ricoprire un incarico negli organismi di categoria deve valutare bene le incompatib­ilità così da non precluders­i altre eventuali attività ADOBESTOCK

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