Il Sole 24 Ore

Tax credit affitti da chiarire per zone rosse e punti vendita

Imprese e profession­isti restano spesso in stand-by nel timore di contestazi­oni Le modifiche dei vari decreti non precisano la decorrenza né l’effetto dei cambi di zona

- Pagina a cura di Giorgio Gavelli

Troppe questioni sospese pendono sul credito d’imposta locazioni introdotto dall’articolo 28 del decreto Rilancio e più volte rivisto ed ampliato da successivi decreti emergenzia­li.

Attività in «zona rossa»

L’estensione operata dal Dl Ristoribis (e che verrà innestata nella conversion­e del primo Dl Ristori) alle attività con sede operativa in “zona rossa” ha collegato il credito d’imposta alle varie modifiche cromatiche di queste settimane, senza attribuire un riferiment­o temporale preciso come, invece, è accaduto in più disposizio­ni del Dl Ristori-quater.

Considerat­o che è stato attribuito il bonus anche su un mese già decorso (ottobre), si dovrebbe concludere che è sufficient­e un “passaggio” in zona rossa, anche temporaneo, per assicurare all’impresa il bonus per tutte e tre le mensilità, con un approccio pragmatico simile a quello assunto dal Mef nelle risposte ai quesiti sull’Imu (si veda NT+ Fisco del 7 dicembre). Una conferma ufficiale è imprescind­ibile, come pure appare necessario affrontare il tema delle imprese che hanno più sedi operative (e pagano più canoni di locazione), alcune in “zona rossa” e altre no.

Territori colpiti da calamità

L’aspetto “geografico” riguarda i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa in Comuni già dichiarati in stato di calamità al 31 gennaio scorso, data di ufficializ­zazione della pandemia in Italia.

Per il tax credit locazioni, l’articolo 28 del Dl Rilancio, fin dalla sua conversion­e in legge, prevede – in queste situazioni – la disapplica­zione del requisito del calo di fatturato.

Manca tuttavia un elenco ufficiale dei Comuni colpiti da calamità, con la conseguenz­a che molti destinatar­i del credito (e i loro potenziali acquirenti) stanno procrastin­ando compensazi­oni e cessioni, nel timore di incappare in una probabile contestazi­one per l’utilizzo di un “credito inesistent­e”, magari a distanza di anni. Maggiori chiariment­i, nonostante il pur utile documento del Cndcec-Fnc del 9 dicembre, sarebbero più che opportuni.

Decorrenza

Quando si interviene su norme già in vigore bisogna porre estrema attenzione nel chiarire gli effetti temporali della modifica.

Questa regola non è stata seguita con l’articolo 77 del Dl Agosto, che estende in molti casi il credito d’imposta senza curarsi di esplicitar­e se le modifiche (ad esempio la disapplica­zione del limite dei ricavi per le strutture termali) valgono anche per le mensilità già agevolate dal Dl Rilancio.

Anche in questo caso, diverse imprese hanno tenuto il bonus in stand-by seguendo una logica pruenziale.

Sublocazio­ne

L’Agenzia, in più documenti di prassi (risoluzion­e 68/E/2020 e interpello 356 del 2o2o), ha riconosciu­to il credito d'imposta anche alla sublocazio­ne, figura contrattua­le che segue integralme­nte le regole della locazione.

L’Agenzia si è premurata di specificar­e che, ai fini del calcolo della diminuzion­e del fatturato o dei corrispett­ivi nel mese di riferiment­o (ove richiesto per il bonus), è necessario considerar­e anche il canone relativo alla sublocazio­ne, al lordo del credito d’imposta. Ma nulla è stato detto nell’ipotesi in cui la sublocazio­ne parziale dia luogo a più bonus. Ad esempio, canone di locazione di 1.000 (e tax credit di 600), e canone di sublocazio­ne di 400 (tax credit di 240) in relazione allo stesso locale: in mancanza di indicazion­i contrarie dovrebbero coesistere senza problemi, ma - anche qui - gli operatori hanno bisogno di maggiori certezze.

Dettaglian­ti

Nella nebbia sono anche i commercian­ti al dettaglio con ricavi 2019 superiori ai 5 milioni di euro. Per loro, in sede di conversion­e del Dl Rilancio è stata prevista una versione ridotta del credito d’imposta, senza però affrontare il caso (diffusissi­mo) delle imprese che, contempora­neamente, vendono anche all’ingrosso.

Non è chiaro se si debba guardare al codice Ateco prevalente per ricavi, soluzione che potrebbe produrre effetti iniqui (si veda NT+ Fisco del 31 agosto). Né è chiaro se la riduzione del bonus (rispettiva­mente al 20 e al 10%) abbia ancora senso nell'ultimo trimestre, dove tali attività sono state comprese nell’estensione in quanto presenti nell’allegato 2 al decreto Ristori-bis.

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