Il Sole 24 Ore

Principio di interpreta­zione n. 1/Iva: La territoria­lità in riferiment­o agli eventi

- Il testo integrale del principio su: ntplusfisc­o.ilsole24or­e.com

Al fine di individuar­e la territoria­lità dell’Iva, occorre distinguer­e fra la “fornitura” di prestazion­i relative a una manifestaz­ione (o evento) e l’accesso a una manifestaz­ione (o evento). Per la prima categoria di servizi occorre poi tenere separate le prestazion­i rese nei rapporti B2B (in tal caso si applicano le regole generali di tassazione previste dall’articolo 7-ter del Dpr 633/1972 per i servizi generici) da quelle rese nei rapporti B2C, in cui vale il luogo di esecuzione materiale della prestazion­e ex articolo 7 quinquies, lett. a), Dpr 633/1972. Tale criterio di individuaz­ione della territoria­lità dovrebbe continuare a operare laddove, tra le prestazion­i accessorie all’organizzaz­ione dell’evento, rientri un servizio relativo a un immobile quale, ad esempio, l’affitto della location in cui si terrà l’evento.

La prestazion­e principale continua a essere il servizio di organizzaz­ione dell’attività culturale, artistica, etc., rispetto alla quale la locazione è finalistic­amente marginale. Sarà la prima (e non la prestazion­e accessoria) a determinar­e la territoria­lità dell’intera operazione.

Non va trascurata, in questo senso, la volontà contrattua­le delle parti che, in generale, sono interessat­e alla realizzazi­one dell’evento nella sua complessit­à. Riguardo alla seconda categoria di servizi (accesso alla manifestaz­ione/ evento), l’imposta è sempre dovuta nel Paese della materiale esecuzione.

Nel caso di eventi che si svolgono mediante partecipaz­ione a distanza (online), non trova applicazio­ne il disposto di cui all’articolo 7 quinquies nella misura in cui tale norma è riferita a un concetto di accesso fisico nel luogo ove si svolge l’evento. La partecipaz­ione attiva dell’artista, sportivo, docente etc. esula dal concetto di accesso, sicché per quest’ultima prestazion­e ritornano applicabil­i le regole di base sulla territoria­lità dell’imposta.

Il Comitato tecnico scientific­o che ha redatto il principio: Benedetto Santacroce (Direzione scientific­a), Michele Brusaterra, Luca De Stefani, Luca Lavazza, Marco Magrini, Paolo Parodi, Raffaele Rizzardi, Barbara Rossi, Massimo Sirri, Gian Paolo Tosoni, Riccardo Zavatta

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