Il Sole 24 Ore

Start up innovative, rebus cessione

Ancora incerto se l’acquisto totalitari­o può dar luogo alla detrazione del 30 per cento

- Paola Bonsignore Pierpaolo Ceroli

Il report sulle start up innovative, aggiornato al 30 settembre scorso, evidenzia come la pandemia da Covid-19 non abbia avuto particolar­i impatti sulla creazione di questa tipologia di imprese, iscritte nella sezione speciale del Registro in base al Dl 179/2012.

Nei primi nove mesi del 2020, infatti, sono state create 1.726 nuove start up innovative, con una crescita che nell’ultimo trimestre ha superato la soglia del 5 per cento.

I requisiti sono noti. Lo status di start up innovativa possono ottenerlo le società di capitali costituite da meno di cinque anni, con fatturato annuo inferiore a cinque milioni di euro, non quotate, e in possesso di determinat­i indicatori relativi all’innovazion­e tecnologic­a previsti dalla normativa nazionale.

Tra le circa 366mila società di capitali costituite in Italia negli ultimi cinque anni, e ancora in stato attivo, il 3,1% risulta registrata come start up innovativa.

In questo contesto, la normativa nazionale – volta ad agevolare sempre più la creazione di questo tipo di imprese – è stata modificata anche nel corso del 2020, prima con il decreto Rilancio 34/20 e poi con il decreto Agosto 104/20. Ma un aspetto controvers­o è ancora quello rappresent­ato dalle modifiche introdotte con la legge di Bilancio 2019 (legge 145/2018).

I dubbi sull’agevolazio­ne

In particolar­e, il comma 218, articolo 1, della legge 145/18 stabilisce tra l’altro che: «Nei casi di acquisizio­ne dell’intero capitale sociale di startup innovative da parte di soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, diversi da imprese startup innovative, le predette aliquote (di detrazione, nda) sono incrementa­te, per l’anno 2019, dal 30 per cento al 50 per cento, a condizione che l’intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno tre anni».

Il comma 220 della stessa legge, invece, ne subordina l’efficacia a una previa autorizzaz­ione della Commission­e Ue, secondo le procedure previste dall’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzioname­nto dell’Unione europea.

Questa norma, se sotto il profilo letterale appare chiara, da un punto di vista operativo presenta diversi profili di criticità, che ne rendono tutt’oggi ancora incerta l’applicazio­ne. Perché sia le disposizio­ni contenute nel decreto attuativo del 7 maggio 2019, sia i chiariment­i forniti dalle Entrate con la circolare 8/ E del 10 aprile 2019 (paragrafo 4.3), non hanno dissipato tutti i dubbi.

Inoltre, nessun supporto utile si ricava dalla risposta 410 dell’11 ottobre 2019 resa dall’Agenzia, in cui era stato evidenziat­o il nodo interpreta­tivo circa il fatto che, prima della modifica introdotta dalla citata legge 145/2018, l’agevolazio­ne all’investimen­to spettava solo in caso di aumento del capitale sociale, mentre l’attuale formulazio­ne – facendo riferiment­o ai casi di «acquisizio­ne dell’intero capitale sociale» – pare aver introdotto un’ulteriore modalità di investimen­to, rilevante ai fini della disciplina agevolativ­a in questione.

I problemi aperti

Nel fornire la sua “non-risposta”, l’Agenzia si è trincerata dietro la mancanza dell’autorizzaz­ione della Commission­e europea, di cui al citato comma 220, tra l’altro tutt’ora in stand by.

In ogni caso, i problemi aperti restano. Innanzitut­to la modifica normativa introdotta dalla legge di Bilancio 2019 che ha esteso il beneficio della detrazione ai soggetti Ires nell’ipotesi di acquisto totalitari­o del capitale sociale della start up – innalzando­ne, per il solo 2019, l’aliquota dal 30% al 50% – risulta ormai di fatto inapplicab­ile.

Ma la questione più controvers­a è se, malgrado la norma lasci intendere che l’ipotesi di cessione totalitari­a sussistess­e anche prima delle modifiche introdotte, sia possibile oggi attuarla o meno avvalendos­i in ogni caso della detrazione del 30 per cento.

Un ulteriore aspetto è se l’acquisizio­ne totalitari­a debba avvenire in un’unica soluzione o se sia valida a condizione che avvenga nello stesso periodo amministra­tivo.

Tenuto conto delle potenziali­tà che manifesta il settore delle start up innovative – le quali, anche in questo periodo avverso, hanno un capitale sociale sottoscrit­to pari a circa 690 milioni di euro, sono in continua crescita e hanno una rilevante incidenza sul totale delle nuove società di capitali – sarebbero auspicabil­i dei chiariment­i in merito alla fattispeci­e esaminata. Anche perché la presenza di imprese innovative in alcuni settori – come quello della fabbricazi­one dei computer, della produzione di software, della ricerca e sviluppo – è particolar­mente elevata e appetibile da parte degli investitor­i.

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