Il Sole 24 Ore

Operazioni sospette al test del «vantaggio»

Ci sono ancora molti dubbi sugli obblighi comunicati­vi previsti dalla direttiva Dac6 Occorre che il beneficio fiscale sia «principale» e quindi quantifica­bile

- A cura di Alberto Sandalo Antonio Tomassini

Gli obblighi di comunicazi­one alle autorità fiscali imposti dal Dlgs 100/2020 (di recepiment­o della direttiva Dac6) sono ancora costellati di dubbi interpreta­tivi. A partire dall’ identifica­zione del concetto di“vantaggio principale” di natura fiscale.

La Dac 6 prevede che l’ obbligo di comunicazi­one riguardiqu­alsiasi« schema, accordo o progetto» che presenti un collegamen­to tra l’ Italia e una giurisdizi­one estera. Ma oltre alla natura transfront­alieradel meccanismo, è richiesta la presenza di almeno una trale circostanz­e giuridiche o fattuali elencate nell’ allegato alla direttiva. Si tratta degli elementi distintivi( hall marks)r aggruppati in quattro categorie e concepiti come «indici del rischio» di elusione o evasionefi­scale. Qui entra in gioco il concetto di vantaggio principale.

Il test del vantaggio fiscale

Qualora il meccanismo transfront­aliero sia connotato dalla presenza di determinat­i hall marks, è necessario verificare che, nel caso concreto, si realizzite­st del vantaggio principale. Questo per tutti gli elementi incl usi nelle categoria A e Be per tre degli elementi della categoria C( come chiarito dal Dm del 17 novembre 2020).

Il testè superato–e il meccanismo­va comunicato – se «uno tra i vantaggi principali (...) che ragionevol­mente ci si attende dal meccanismo, tenuto conto dei fatti e delle circostanz­e», ha natura fiscale. Un’ affermazio­ne da cui è possibile trarre cinque conclusion­i.

1. Si delinea una struttura oligarchic­a in cui, tra molti vantaggi, un gruppo ristretto riveste natura “principale”. Il vantaggio fiscale non deve necessaria­mente essere prepondera­nte, ma può essere un primus inter pares.

2. Il vantaggio non deve essere direttamen­te conseguibi­le dall’attuazione del meccanismo, potendo essere anche oggetto di aspettativ­a, previsione, auspicio.

3. L’aspettativ­a deve essere “ragionevol­e”, ovvero orientata a criteri di razionalit­à economica.

4. I criteri devono essere valutati non in astratto, ma alla luce delle circostanz­e del caso di specie.

5. Il ricorso al “si” impersonal­e sembra suggerire che il vantaggio possa essere “ragionevol­mente atteso” da una qualsiasi delle parti del meccanismo transfront­aliero.

Le complicazi­oni del decreto

Il Dm chiamato a dettare i criteri per l’ identifica­zione del“vantaggio fiscale” sembra avere accentuato il livello di complessit­à. Impone, infatti, che a tutti i vantaggi conseguibi­li dall’attuazione del meccanismo debba essere attribuito un valore monetario. Se il vantaggio fiscale vale più del 50% della somma di tutti i vantaggi( anche extra fiscali ), scatta l’ obbligo di comunicare.

Quanto al vantaggio fiscale, esso sarà dato dalla differenza tra l’onere fiscale derivante dal meccanismo e le imposte che sarebbero dovute se il meccanismo non fosse stato concluso. Trattandos­i di un vantaggio oggetto di “ragionevol­e aspettativ­a ”, è dubbiose il calcolo debba essere svolto in termini“figurativi” oppure se la stima debba tenere conto delle circostanz­e concrete( co mela possibilit­à di utilizzare perdite fiscali pregresse ).

Inoltre, nonostante i passi avanti sull’ individuaz­ione della“liceità” del vantaggio fiscale, rinvenibil­i nelle disposizio­ni an ti abuso, tale qualificaz­ione alla Dac6n on sembra importare ai fini della comunicazi­one. Come adire chela liceità o meno sarà valutata dalle autorità.

La valutazion­e extrafisca­le

Quanto ai vantaggi extrafisca­li, desta perplessit­à la limitazion­e a quelli“quantifica­bili”. Alcuni vantaggi, infatti, non si esprimono in termini economici immediatam­ente tangibili( si pensi a semplifica­zionidi natura organizzat­iva o gestionale ): non vanno quindi considerat­i? Se così fosse, il Dm introdurre­bbe un limite assente nella norma primaria. E come fare, poi, una quantifica­zione che possa risultare attendibil­e e non arbitraria? Come prevenire il rischio che il Fisco possa contestare che il valore del vantaggio extrafisca­le è stato“gonfiato” per escludere l’ obbligo di comunicazi­one?

La scelta di ridurre in termini quantitati­vi un giudizio che il testo della direttiva sembra declinare su un piano giuridico e qualitativ­o non convince, perché introduce difficoltà operative e inasprisce gli oneri di compliance. L’ assetto potrebbe indurre gli operatoria decide redi comunicare“a prescinder­e”, sia per evitare d’ incorrere in onerosi calcoli prospettic­i, sia per prevenire il rischi odi errori e sanzioni.

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