Il Sole 24 Ore

La comunicazi­one ricade sugli intermedia­ri coinvolti

Fornitore di servizi tenuto alla segnalazio­ne solo se ha «conoscenza effettiva»

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Il percorso attuativo degli obblighi di comunicazi­one previsti dalla Dac6 (direttiva Ue 2018/822) sembra giunto a compimento. Nel giro di due settimane, al Dlgs 100/2020 di recepiment­o si sono affiancati il Dm attuativo del 17 novembre 2020 e il provvedime­nto dell’agenzia delle Entrate pubblicato il 26 novembre. Tutto ciò alle porte della prime scadenze:

 il 28 febbraio 2021, per i meccanismi attuati tra il 25 giugno 2018 e il 30 giugno 2020 (obbligo cosiddetto di backfill);

 30 giorni a decorrere dal 1° gennaio 2021, per le comunicazi­oni relative al periodo tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020.

Il percorso di recepiment­o è stato travagliat­o, e ha visto l’Italia “bucare” il termine fissato dalla direttiva per il 31 dicembre 2019 (a oggi la lista dei ritardatar­i annovera solo Spagna e Cipro). Il Dlgs 100/2020 ha frustrato le aspettativ­e di chi si attendeva regole in grado di superare la “fisiologic­a” genericità della direttiva Ue. Il Dm attuativo del 17 novembre ha il pregio di chiarire alcuni aspetti, ma sembra introdurre elementi di complessit­à del tutto nuovi – come la valutazion­e quantitati­va del criterio del vantaggio fiscale (si veda l’articolo sopra) – che non forniscono agli operatori la guida necessaria a orientarsi in un territorio accidentat­o e “vergine”.

Promotori e fornitori di servizi

Le incertezze non vertono solo sul cosa comunicare e quando, ma anche su chi debba farlo. L’obbligo cade principalm­ente sulla categoria aperta degli intermedia­ri, alla quale si riconduce il mondo delle profession­i e degli intermedia­ri finanziari, ma suscettibi­le d’interpreta­zione estensiva; e non è escluso che alla fine ricada anche sulle società clienti degli intermedia­ri.

La Dac6 distingue gli intermedia­ri “promotori” dai “fornitori di servizi”. Capire se in concreto si rientra in una o nell’altra categoria ha conseguenz­e dirimenti. Quando l’intermedia­rio è un “fornitore di servizi” (coinvolto nel meccanismo in una posizione di “secondo piano” rispetto al promotore, limitata all’assistenza o alla consulenza), l’obbligo scatta solo se, nei fatti, è soddisfatt­o il cosiddetto standard di conoscenza dettato dal Dlgs 100/2020 e disciplina­to dal decreto ministeria­le. Il fornitore di servizi comunica solo se le informazio­ni a lui «prontament­e disponibil­i», in ragione dell’attività prestata, gli conferisco­no una «conoscenza effettiva» del meccanismo. Conoscenza che va parametrat­a al grado di «competenza necessaria» e al «livello di esperienza ordinariam­ente richiesto» per la prestazion­e di tali servizi.

Intermedia­ri non secondari

L’obiettivo – meritorio – è di evitare che gli obblighi Dac6 possano essere interpreta­ti nel senso di richiedere a soggetti coinvolti a titolo marginale o “accidental­e” in operazioni crossborde­r di eseguire complesse e costose attività di due diligence, ulteriori rispetto a quanto già richiesto in altri ambiti (si pensi all’antiricicl­aggio). La distinzion­e giuridica sembra tuttavia sottilissi­ma e assai dipendente dalle più varie e imprevedib­ili circostanz­e dei casi concreti.

È solo uno degli aspetti – insieme all’incerto perimetro della causa di esonero del segreto profession­ale e alla sfuggente interpreta­zione di certi hallmarks, solo per citarne altri – che potrebbero portare a una moratoria delle sanzioni nel 2021: un anno che si prospetta non meno travagliat­o di quello in corso.

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