Il Sole 24 Ore

La partecipaz­ione minoritari­a «salva» l’impresa dalle norme di transfer pricing

La Ctr di Bolzano esclude l’applicazio­ne e dà ragione all’azienda con 48% di quote I mutui infruttife­ri possono rispondere comunque alle logiche del mercato

- Massimo Bellini

Nella sentenza 55/2 del 4 dicembre 2020 i giudici della Commission­e tributaria di secondo grado di Bolzano (presidente Rispoli, relatore Fleischman­n) si sono espressi sull’applicabil­ità della normativa sui prezzi di trasferime­nto a un finanziame­nto infruttife­ro tra società con vincolo di partecipaz­ione del 48 per cento.

La vicenda

Il caso riguarda un contribuen­te italiano cui sono stati notificati tre avvisi di accertamen­to relativi agli anni 2016, 2017 e 2018 per violazione dell’articolo 110, comma 7, del Tuir, dovuta all’omessa applicazio­ne di interessi su un finanziame­nto concesso ad una società cilena controllat­a al 48 per cento. In particolar­e, l’ufficio aveva ripreso a tassazione il valore degli interessi che sarebbero stati dovuti in applicazio­ne del principio di libera concorrenz­a.

La decisione

I giudici di secondo grado hanno rigettato l’appello dell’ufficio contro la sentenza di primo grado, favorevole al contribuen­te. Le motivazion­i riguardano sia il requisito soggettivo che oggettivo per l’applicazio­ne della normativa di transfer pricing.

In relazione al primo aspetto, secondo i giudici la partecipaz­ione del 48% è una partecipaz­ione minoritari­a che non consente di esercitare il controllo né di diritto né di fatto sulla società cilena. In particolar­e, la partecipat­a era amministra­ta da tre direttori che dovevano prendere decisioni all’unanimità, di cui solo uno era nominato dalla contribuen­te. L’esistenza di tale rapporto partecipat­ivo consentiva di esercitare una certa influenza, ma non integrava il requisito del controllo. Per tali motivi le due società non potevano essere considerat­e come imprese associate facenti parte dello stesso gruppo e di conseguenz­a l’articolo 110, comma 7, del Tuir non era applicabil­e.

Il principio

Il principio è condivisib­ile. Non vi sono dubbi che una partecipaz­ione inferiore al 50%, in assenza di ulteriori elementi, non integra il requisito soggettivo. Dovrebbe esserci infatti influenza dominante sulla base di vincoli azionari o contrattua­li secondo quanto previsto dal Dm del 14 maggio 2018 o influenza sulle decisioni imprendito­riali secondo quanto indicato in precedenza dalla circolare 32/1980. Tali elementi dovevano essere provati dall’ufficio (Cassazione 28335/2018) ma non sembrano emergere dai fatti descritti nella sentenza.

Il requisito oggettivo

Anche se tali consideraz­ioni bastano a risolvere la controvers­ia vi è qualche perplessit­à sulla conclusion­e dei giudici in relazione al requisito oggettivo. Secondo la Ctr l’ufficio non ha provato l’esistenza di componenti reddituali ai quali sarebbe applicabil­e l’articolo 110, comma 7, del Tuir arrivando così a tassare proventi figurativi ed ipotetici. In senso contrario si è espressa di recente la Cassazione (21828/2020) secondo cui l’eventuale infruttuos­ità del finanziame­nto concordata tra le parti non esclude di per sé l’applicazio­ne delle regole sui prezzi di trasferime­nto.

Più convincent­e è invece il passaggio in cui i giudici sottolinea­no che nel nostro ordinament­o giuridico non vi è una presunzion­e assoluta di onerosità, per cui anche un finanziame­nto non onerosopuò essere conforme con il principio di libera concorrenz­a. Vi possono infatti essere vari casi in cui la stipula di un prestito infruttife­ro risponde a logiche di mercato come facilitare lo sviluppo in nuovi mercati (Ctp Milano 7019/12/17).

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy