Il Sole 24 Ore

Fino al 2019 denuncia Imu per gli immobili merce

La Ctp Milano recepisce l’ultima sentenza Cassazione Ma dal 2020 si cambia

- Luigi Lovecchio

La presentazi­one della dichiarazi­one Imu costituisc­e requisito essenziale ed indefettib­ile ai fini dell’esenzione degli immobili merce fino al 2019. La Ctp Milano, sezione 22, con la sentenza n. 2407/2020 (presidente Cappabianc­a, relatore Chiametti), è la tra le prime a recepire il dettato della sentenza n. 21465/2020 della Cassazione.

La questione nasce dall’articolo 2, comma 5-bis, Dl n. 102/2013, a mente del quale le esenzioni Imu introdotte con il medesimo articolo 2 sono condiziona­te alla presentazi­one della dichiarazi­one, a pena di decadenza. Tra le fattispeci­e di esonero menzionate vi è per l’appunto quella degli immobili merce, non locati, delle imprese costruttri­ci. Il fatto che la norma in oggetto sanzioni con la decadenza la mancata presentazi­one della denuncia, determina due conseguenz­e. La prima è che, in difetto della stessa, l’esenzione non potrà essere applicata, pur in presenza dei requisiti sostanzial­i ivi prescritti. La seconda è che non potrà rimediarsi all’omissione mediante la disciplina del ravvedimen­to, atteso che un termine decadenzia­le, per sua natura, non è suscettibi­le di sanatorie postume.

La necessità della denuncia è stata da ultimo confermata dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 21465/2020. A tale pronuncia ha prestato adesione la sentenza del Collegio milanese, che ha correttame­nte rilevato come gli effetti della stessa valgano sino alla fine del 2019. Questo perché con la riforma dell’Imu, attuata con la legge n. 160/2019, la formulazio­ne di riferiment­o è cambiata. In primo luogo, è disposto che sino al 31 dicembre 2021 sugli immobili merce trovi applicazio­ne l’aliquota base dell’1 per mille che può essere incrementa­ta fino al 2,5 per mille. A decorrere dal primo gennaio 2022, le unità in questione diventano totalmente esenti da imposta. Inoltre, ai sensi dell’articolo 1, comma 769, della medesima legge 160, i contribuen­ti devono attestare in dichiarazi­one il possesso dei requisiti di legge con riguardo a talune ipotesi agevolativ­e, tassativam­ente indicate. Tra queste vi è quella relativa agli immobili merce, a partire, però, dall’anno in cui gli stessi diventano esenti da imposta (2022). Ne consegue che con riferiment­o alle annualità 2020 e 2021, per le costruzion­i in esame, non occorre alcuna indicazion­e in dichiarazi­one. Inoltre, a partire dal 2022, la presentazi­one della denuncia non è corredata da alcuna sanzione di decadenza. Ciò ha indotto il Mef ad affermare, in sede di risposte a Telefisco 2020, che, nella nuova Imu, non esistono ipotesi in cui l’adempiment­o dichiarati­vo si pone come requisito costitutiv­o dell’agevolazio­ne.

Pertanto l’eventuale omissione della denuncia comporterà, al più, la sanzione di 50 euro, di cui al comma 775 della legge 160.

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