Il Sole 24 Ore

Addio ai debiti senza pagare nulla: via d’uscita speciale per i meritevoli

Chance a profession­isti, consumator­i e mini imprese per una sola volta nella vita Fra i pagherò cancellabi­li quelli contratti per spese mediche e ludopatia

- Pagina a cura di Niccolò Nisivoccia

L’esdebitazi­one cosiddetta “senza utilità” riguarda gli incapienti e rappresent­a senza dubbio la novità più importante fra quelle previste dalla nuova disciplina del sovraindeb­itamento, di cui la legge di conversion­e del Dl Ristori ha previsto lo scorporame­nto dal Codice della crisi e l’immediata entrata in vigore. In pratica si tratta di una forma di liberazion­e dai debiti riservata alle persone fisiche sovraindeb­itate (consumator­i, profession­isti, piccoli imprendito­ri o imprendito­ri agricoli), che potranno goderne, al di fuori del ricorso a qualunque procedura, anche in assenza della benché minima contropart­ita da offrire ai creditori. I debiti potrebbero essere stati contratti, ad esempio, per effetto di un licenziame­nto o per far fronte a spese mediche (si vedano le schede qui a lato): non sono previste esclusioni ma sarà il giudice a decidere se il soggetto è meritevole.

La legge di conversion­e del Dl ristori (con l’anticipazi­one della disciplina prevista dal Codice della crisi, che altrimenti sarebbe entrata in vigore il 1° settembre 2021) è stata approvata dal Parlamento e deve essere ora pubblicata sulla Gazzetta ufficiale.

Le regole

L’esdebitazi­one “senza utilità” potrà essere concessa solo una volta; e viene comunque fatto salvo l’obbligo di pagare il debito entro i quattro anni successivi al provvedime­nto del giudice che la concede, qualora entro questo termine sopravveni­ssero utilità tali da consentire «il soddisfaci­mento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento», secondo una valutazion­e «su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorre al mantenimen­to del debitore e della sua famiglia» (ma fra le «utilità» non sono compresi i finanziame­nti, «in qualsiasi forma erogati»).

Il fatto che la concession­e possa essere disposta a prescinder­e dal ricorso a procedure non significa che possa prescinder­e da un procedimen­to a sé stante. Il debitore dovrà quindi presentare una domanda al giudice competente, che come sempre è quello del luogo in cui il debitore ha la residenza; e dovrà essere assistito da un Organismo di composizio­ne delle crisi, al quale le norme chiedono di redigere una relazione particolar­eggiata, che certifichi la completezz­a e l’attendibil­ità dei documenti allegati alla domanda, indichi le cause dell’indebitame­nto e dell’incapacità del debitore di farvi fronte e valuti se il debitore sia stato diligente nell’assumere i debiti così come se i creditori lo siano stati nel concedere finanziame­nti.

L’esdebitazi­one potrà essere concessa dal giudice solo previo accertamen­to della meritevole­zza del debitore (e più in particolar­e dell’assenza di atti in frode e della mancanza di dolo o colpa grave nell’assunzione dei debiti). E sarà necessario che il provvedime­nto indichi modalità e termini di presentazi­one, da parte del debitore, delle dichiarazi­oni annuali relative alle sopravveni­enze che possano consentire il pagamento dei debiti nei successivi quattro anni.

Creditori insoddisfa­tti

Si tratta di una novità dirompente, perché ad oggi non esiste forma di esdebitazi­one nel nostro ordinament­o che non richieda il soddisfaci­mento almeno parziale dei creditori concorsual­i. Ma di più: qui il legislator­e sembra deviare addirittur­a da quello che da sempre costituisc­e il principale principio orientativ­o del nostro diritto concorsual­e, vale a dire la tutela dei creditori contro qualunque altro interesse. In parte questo principio era stato già derogato da molte delle norme che si sono succedute negli ultimi anni in materia concordata­ria, e la stessa legge sul sovraindeb­itamento del 2012 contiene alcune misure in tal senso (a cominciare dalla sottrazion­e del piano del consumator­e al voto dei creditori, ai quali viene dato solo di poter contestarn­e la convenienz­a). Ma mai l’esito era stato così estremo.

È come se, attraverso l’esdebitazi­one senza utilità, il legislator­e avesse voluto non solo riconoscer­e al sovraindeb­itamento una funzione più ampia della semplice regolament­azione di una crisi o di un’insolvenza (anche il fallimento e le altre procedure assolvono a funzioni più ampie di questa), ma sancirne una specialità ulteriore, ancora più definitiva.

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