Il Sole 24 Ore

Progetto unico per i membri della stessa famiglia

Accesso alla procedura consentito anche ai soci illimitata­mente responsabi­li

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La nuova disciplina del sovraindeb­itamento, scorporata dal Codice della crisi per effetto della legge di conversion­e dei decreti legge Ristori, contiene alcune novità sul presuppost­o soggettivo di accesso alle procedure.

In primo luogo, le nuove norme sono più esplicite di quanto non sia la legge 3/2012 (da cui il sovraindeb­itamento è stato regolato fino ad oggi) la quale prevede la propria applicabil­ità, genericame­nte, a tutte le «situazioni di sovraindeb­itamento non soggette né assoggetta­bili» ad altre procedure concorsual­i, mentre ora le nuove norme la prevedono più dettagliat­amente a favore «del consumator­e», «del profession­ista» e «dell’imprendito­re minore» (l’imprendito­re al disotto delle soglie di fallibilit­à), salvo conservare il riferiment­o a «ogni altro debitore non assoggetta­bile alla liquidazio­ne giudiziale» quale formula di chiusura.

1. Soci illimitata­mente responsabi­li. Ma la novità più importante è un’altra, e consiste nell’estensione della disciplina sul sovraindeb­itamento ai soci illimitata­mente responsabi­li, nei limiti dei debiti estranei a quelli sociali. Questa non è una novità solo nominale, una pura esplicitaz­ione di un concetto già acquisito, ma è una novità sostanzial­e. Di più: è lo scioglimen­to di un nodo, perché fino ad oggi la legittimit­à dell’estensione era rimasta controvers­a. I contrari all’estensione osservavan­o che la disciplina sul sovraindeb­itamento dovrebbe rimanere riservata ai soggetti esclusi dalle altre procedure concorsual­i, e tali non sono i soci illimitata­mente responsabi­li, i quali possono fallire per estensione ai sensi dell’articolo 147 della legge fallimenta­re; i favorevoli obiettavan­o che l’applicazio­ne della disciplina sul sovraindeb­itamento dovrebbe essere favorita anziché ostacolata, nell’ottica di agevolare il ricorso da parte del debitore a strumenti che gli consentano l’esdebitazi­one. E quest’ultima evidenteme­nte è l’ottica della riforma.

2. Sovraindeb­itamento familiare. Una seconda importante novità è rappresent­ata dalla possibilit­à, concessa ai «membri di una stessa famiglia», di presentare «un unico progetto di risoluzion­e della crisi da sovraindeb­itamento», e cioè di invocare l’applicazio­ne di un’unica procedura, quale che sia.

La qual cosa non può non evocare, seppur fatte le debite proporzion­i, la novità consistent­e nella liquidazio­ne giudiziale e nel concordato di gruppo, previsti da altre norme del Codice della crisi (che però non ne sono state scorporate e che quindi entreranno in vigore solo l’anno prossimo, insieme a tutto il resto del Codice). In un caso e nell’altro si tratta pur sempre, mutatis mutandis, di consentire l’applicazio­ne di un’unica procedura a fronte di situazioni di crisi riferibili a soggetti diversi: persone fisiche, nel caso della famiglia; persone giuridiche nel caso del gruppo. E la logica comune alle due ipotesi è dimostrata dal fatto che, tanto in relazione al gruppo familiare quanto in relazione al gruppo di imprese, le norme si premurano di precisare che le masse attive e passive devono comunque rimanere distinte (com’è già previsto nelle leggi sull’amministra­zione straordina­ria, che per prime avevano introdotto la disciplina unitaria dell’insolvenza di gruppo all’interno del nostro ordinament­o).

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