Progetto unico per i membri della stessa famiglia
Accesso alla procedura consentito anche ai soci illimitatamente responsabili
La nuova disciplina del sovraindebitamento, scorporata dal Codice della crisi per effetto della legge di conversione dei decreti legge Ristori, contiene alcune novità sul presupposto soggettivo di accesso alle procedure.
In primo luogo, le nuove norme sono più esplicite di quanto non sia la legge 3/2012 (da cui il sovraindebitamento è stato regolato fino ad oggi) la quale prevede la propria applicabilità, genericamente, a tutte le «situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili» ad altre procedure concorsuali, mentre ora le nuove norme la prevedono più dettagliatamente a favore «del consumatore», «del professionista» e «dell’imprenditore minore» (l’imprenditore al disotto delle soglie di fallibilità), salvo conservare il riferimento a «ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale» quale formula di chiusura.
1. Soci illimitatamente responsabili. Ma la novità più importante è un’altra, e consiste nell’estensione della disciplina sul sovraindebitamento ai soci illimitatamente responsabili, nei limiti dei debiti estranei a quelli sociali. Questa non è una novità solo nominale, una pura esplicitazione di un concetto già acquisito, ma è una novità sostanziale. Di più: è lo scioglimento di un nodo, perché fino ad oggi la legittimità dell’estensione era rimasta controversa. I contrari all’estensione osservavano che la disciplina sul sovraindebitamento dovrebbe rimanere riservata ai soggetti esclusi dalle altre procedure concorsuali, e tali non sono i soci illimitatamente responsabili, i quali possono fallire per estensione ai sensi dell’articolo 147 della legge fallimentare; i favorevoli obiettavano che l’applicazione della disciplina sul sovraindebitamento dovrebbe essere favorita anziché ostacolata, nell’ottica di agevolare il ricorso da parte del debitore a strumenti che gli consentano l’esdebitazione. E quest’ultima evidentemente è l’ottica della riforma.
2. Sovraindebitamento familiare. Una seconda importante novità è rappresentata dalla possibilità, concessa ai «membri di una stessa famiglia», di presentare «un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento», e cioè di invocare l’applicazione di un’unica procedura, quale che sia.
La qual cosa non può non evocare, seppur fatte le debite proporzioni, la novità consistente nella liquidazione giudiziale e nel concordato di gruppo, previsti da altre norme del Codice della crisi (che però non ne sono state scorporate e che quindi entreranno in vigore solo l’anno prossimo, insieme a tutto il resto del Codice). In un caso e nell’altro si tratta pur sempre, mutatis mutandis, di consentire l’applicazione di un’unica procedura a fronte di situazioni di crisi riferibili a soggetti diversi: persone fisiche, nel caso della famiglia; persone giuridiche nel caso del gruppo. E la logica comune alle due ipotesi è dimostrata dal fatto che, tanto in relazione al gruppo familiare quanto in relazione al gruppo di imprese, le norme si premurano di precisare che le masse attive e passive devono comunque rimanere distinte (com’è già previsto nelle leggi sull’amministrazione straordinaria, che per prime avevano introdotto la disciplina unitaria dell’insolvenza di gruppo all’interno del nostro ordinamento).