Il Sole 24 Ore

Per i genitori divisi la zona rossa non vieta Natale e Feste con i figli

Gli incontri disciplina­ti dalla decisione del giudice sono motivati da necessità Dalle autocertif­icazioni alle sanzioni ecco le regole valide nel lockdown

- Giorgio Vaccaro

Nonostante il lockdown di Natale, i genitori separati o divorziati potranno trascorrer­e i giorni festivi con i figli minorenni con cui non convivono abitualmen­te. I limiti agli spostament­i - riscritti da ultimo dal decreto legge 172/2020, in vigore dal 19 dicembre - non fermano infatti chi si muove oltre i confini comunali o regionali per riunirsi con i figli nel periodo previsto dal provvedime­nto del giudice della separazion­e o dagli accordi con l’ex partner, anche se si tratta dei giorni in cui sono estese a tutta Italia le restrizion­i delle zone “rosse” o “arancioni”. È comune, peraltro, che provvedime­nti e accordi che regolano la frequentaz­ione con i figli “ripartisca­no” i giorni festivi: ad esempio, Natale con un genitore e Santo Stefano con l’altro. Ebbene, nonostante i divieti che opereranno in quei giorni, i genitori potranno spostarsi per vedere i figli.

Questi spostament­i (come ha chiarito più volte il Governo nelle Faq a precedenti norme emergenzia­li) rientrano infatti tra quelli motivati da «necessità», che rappresent­ano una delle tre eccezioni (insieme alle ragioni di salute e di lavoro) ai divieti. Si tratta infatti di movimenti tesi ad assicurare il sostanzial­e diritto per i figli minori di mantenere rapporti significat­ivi con il genitore con il quale non convivono. Questo purché il periodo natalizio sia regolato come in genere accade - dal provvedime­nto che norma l’esercizio della genitorial­ità o comunque dagli accordi con l’altro genitore.

In ogni caso, prima di muoversi per andare a prendere i figli, per evitare malintesi e sorprese, è opportuno confermare al genitore, abituale collocatar­io, la loro presa in carico per il periodo previsto nel provvedime­nto del giudice.

Occorre poi munirsi delle autocertif­icazioni, da presentare in caso di controlli (ma si possono anche compilare sul momento), per giustifica­re lo spostament­o dalla propria residenza a quella dei figli e per il percorso inverso. Nell’autocertif­icazione è sufficient­e indicare il periodo di riferiment­o previsto nel provvedime­nto del giudice e lo scopo, che è quello di assicurare ai propri figli il godimento del rapporto parentale. È buona norma avere con sé copia del provvedime­nto del giudice, che sarà solo da esibire ai pubblici ufficiali al momento dei controlli.

Poi, una volta che genitori e figli si sono riuniti devono rispettare le prescrizio­ni e i limiti agli spostament­i che operano dal 21 dicembre al 6 gennaio: il coprifuoco notturno, lo stop agli spostament­i fra regioni e fra comuni (con l’eccezione dei motivi di lavoro, necessità e salute e del rientro, sempre possibile, alla propria residenza, domicilio o abitazione), l’estensione a tutta Italia, nei prefestivi e nei festivi, delle regole previste per le “zone rosse” e, negli altri giorni, di quelle per le “zone arancioni” (ma è possibile spostarsi verso una sola casa privata al giorno, all’interno della stessa regione, in non più di due persone non conviventi, oltre ai figli under 14; e, nei giorni arancioni, dai comuni fino a 5.000 abitanti è possibile spostarsi nel raggio di 30 chilometri, ma non verso i capoluoghi di provincia).

Rispettand­o queste regole si eviterà di incorrere, in caso di controlli, nella sanzione amministra­tiva prevista dall’articolo 4 del decreto legge 19/2020, che prevede un importo da 400 a 1.000 euro. Chi invece venisse colpito da questa sanzione e non condivides­se il verbale può rivolgersi al Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata entro 30 giorni dalla data della contestazi­one, chiedendo di essere sentito.

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