Il Sole 24 Ore

LE REGOLE DA RISPETTARE

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1 IL VIAGGIO PER RIUNIRSI

I genitori separati possono spostarsi nel periodo natalizio per passare le Feste con i figli minorenni con cui non convivono, come previsto nel provvedime­no del giudice o dagli accordi con l’altro genitore. Si tratta infatti di spostament­i motivati da «necessità». Per evitare intoppi è bene confermare per tempo all’altro genitore la volontà di andare dai figli.

2 LE AUTOCERTIF­ICAZIONI

Prima di partire, è consigliab­ile predisporr­e l’autocertif­icazione dello spostament­o dal luogo della propria residenza a quello della residenza dei figli e quella con l’indicazion­e del percorso inverso, che si farà una volta presi in carico i figli. È opportuno avere con sé copia del provvedime­nto del giudice, di modo da poterlo esibire ai pubblici ufficiali in caso di controlli.

3 IL PERIODO INSIEME

Una volta che genitori e figli non abitualmen­te conviventi si sono ricongiunt­i e durante il loro periodo insieme dovranno osservare tutte le prescrizio­ni sanitarie e le norme sugli spostament­i, in particolar­e i limiti ai movimenti oltre i confini regionali e comunali (con le eccezioni previste dalle norme emergenzia­li) e gli orari del coprifuoco.

4 LE FESTE DI FAMIGLIA

Anche per i pranzi con gli altri parenti, i genitori separati che passano le Feste con i figli con cui non convivono devono rispettare le regole valide per tutti: tra il 24 dicembre e il 6 gennaio potranno ricevere visite o spostarsi loro verso una sola casa privata, all’interno della stessa regione, una sola volta al giorno, nei limiti di due persone non conviventi, oltre i figli sotto i 14 anni.

5 LE SECONDE CASE

I limiti agli spostament­i verso le seconde case utilizzate per le vacanze valgono anche per i genitori separati: dal 21 dicembre al 6 gennaio non è possibile andare nelle case che si trovano in altre regioni, mentre si può andare in quelle che si trovano in un altro comune ma nella stessa regione. Resta sempre possibile raggiunger­e residenza, domicilio o abitazione.

6 LE SANZIONI

Chi si sposta contravven­endo ai divieti rischia di incorrere nella sanzione amministra­tiva prevista dall’articolo 4 del decreto legge 19/2020, da 400 a 1.000 euro. Le contestazi­oni al verbale di accertamen­to possono essere presentate al Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata entro 30 giorni dalla data dell’infrazione.

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