LE REGOLE DA RISPETTARE
1 IL VIAGGIO PER RIUNIRSI
I genitori separati possono spostarsi nel periodo natalizio per passare le Feste con i figli minorenni con cui non convivono, come previsto nel provvedimeno del giudice o dagli accordi con l’altro genitore. Si tratta infatti di spostamenti motivati da «necessità». Per evitare intoppi è bene confermare per tempo all’altro genitore la volontà di andare dai figli.
2 LE AUTOCERTIFICAZIONI
Prima di partire, è consigliabile predisporre l’autocertificazione dello spostamento dal luogo della propria residenza a quello della residenza dei figli e quella con l’indicazione del percorso inverso, che si farà una volta presi in carico i figli. È opportuno avere con sé copia del provvedimento del giudice, di modo da poterlo esibire ai pubblici ufficiali in caso di controlli.
3 IL PERIODO INSIEME
Una volta che genitori e figli non abitualmente conviventi si sono ricongiunti e durante il loro periodo insieme dovranno osservare tutte le prescrizioni sanitarie e le norme sugli spostamenti, in particolare i limiti ai movimenti oltre i confini regionali e comunali (con le eccezioni previste dalle norme emergenziali) e gli orari del coprifuoco.
4 LE FESTE DI FAMIGLIA
Anche per i pranzi con gli altri parenti, i genitori separati che passano le Feste con i figli con cui non convivono devono rispettare le regole valide per tutti: tra il 24 dicembre e il 6 gennaio potranno ricevere visite o spostarsi loro verso una sola casa privata, all’interno della stessa regione, una sola volta al giorno, nei limiti di due persone non conviventi, oltre i figli sotto i 14 anni.
5 LE SECONDE CASE
I limiti agli spostamenti verso le seconde case utilizzate per le vacanze valgono anche per i genitori separati: dal 21 dicembre al 6 gennaio non è possibile andare nelle case che si trovano in altre regioni, mentre si può andare in quelle che si trovano in un altro comune ma nella stessa regione. Resta sempre possibile raggiungere residenza, domicilio o abitazione.
6 LE SANZIONI
Chi si sposta contravvenendo ai divieti rischia di incorrere nella sanzione amministrativa prevista dall’articolo 4 del decreto legge 19/2020, da 400 a 1.000 euro. Le contestazioni al verbale di accertamento possono essere presentate al Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata entro 30 giorni dalla data dell’infrazione.