Il Sole 24 Ore

Check up sui contratti a termine: proroga senza causale fino al 31 marzo

La formula semplifica­ta può essere utilizzata una sola volta e per 12 mesi L’azienda che ha già fruito delle deroghe deve applicare le regole ordinarie

- Pagina a cura di Daniele Colombo

Check up di fine anno sui contratti a termine in azienda: poiché molti contratti scadono entro dicembre, potrebbero essere questi i giorni per decidere come procedere con questi rapporti, tenendo conto delle semplifica­zioni per proroghe e rinnovi che resteranno in vigore fino al 31 marzo 2021, e degli incentivi contributi­vi alla stabilizza­zione.

Il Ddl di Bilancio all’esame della Camera prevede che fino al 31 marzo 2021 i datori di lavoro, in conseguenz­a dell’emergenza epidemiolo­gica da Covid-19, potranno rinnovare o prorogare i contratti a termine anche in deroga alle disposizio­ni sulla causale e sul numero massimo delle proroghe previste dagli articoli 19 e 21 del Dlgs 81/2015, nel rispetto della durata massima di 24 mesi per i rapporti a termine con lo stesso lavoratore.

Il rinnovo “semplifica­to”, tuttavia, potrà essere usato per una sola volta e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi. La deroga alle regole del cosiddetto decreto «Dignità» era già contenuta nel decreto Rilancio (Dl 34/2020, articolo 93) e poi è stata prorogata dal decreto «Agosto» (Dl 104/2020, convertito dalla legge 126/2020).

La novità sta nel termine delle deroghe, che viene di fatto prorogato dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021.

L’ articolo 93 del decreto Rilancio, così come modificato dal Ddl di Bilancio 2021, consente ai datori di lavoro, sino al 31 marzo 2021, di rinnova ree/ o prorogare contratti a tempo determinat­o senza l’ obbligo di precisare una delle motivazion­i( o causali) previste dall’articolo 19, comma1, del Dlgs 81/2015 (esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ ordinariaa­ttività; esigenza di sostituire altri lavoratori; esigenze legate a incrementi temporanei, significat­ivi e non programmab­ili, dell’attività ordinaria).

La causale, in ogni caso, non è richiesta se si tratta di un primo contratto a termine concluso per una durata iniziale non superiore a 12 mesi.

Che cosa si può fare

I presuppost­i per ricorrere al rinnovo o alla proroga acasuale nella versione consentita dal Dl Rilancio sono rimasti immutati. Il rinnovo ola proroga a causali potranno essere usati un asola volta.

Il rinnovo ola proroga agevolati non potranno superare i dodici me sie, comunque, dovranno rispettare la durata massima di 24 mesi dei rapporti a termine con lo stesso lavoratore.

Chi può accedere alle deroghe

Come dovranno comportars­i quindi i datori di lavoro? Coloro che abbiano alle proprie dipendenze lavoratori con contratto a termine e abbiano già usufruito della acausalità una volta, non ne potranno usufruire per una seconda volta. Un’eventuale ulteriore proroga o rinnovo del contratto a termine con lo stesso lavoratore, quindi, dovrà rispettare la normativa ordinaria prevista dagli articoli 19 e seguenti del Dlgs 81/2015.

Se un’azienda, il 15 settembre 2020 ha rinnovato o prorogato un contratto a termine senza le causali, applicando le regole del Dl Rilancio, e il contratto scade il 15 gennaio 2021, non potrà usare la stessa facoltà in virtù di quanto sarà previsto dalla legge di Bilancio. Il contratto potrà essere convertito in un rapporto di lavoro a tempo indetermin­ato fruendo, eventualme­nte, dell’esonero contributi­vo previsto dal Dl 104/2020, sempre che si tratti di un lavoratore che non sia stato impiegato presso la stessa impresa con contratti a tempo indetermin­ato nei sei mesi precedenti. L’agevolazio­ne è riconosciu­ta sino a 8.060 all’anno, per stabilizza­zioni che avvengono entro il 31 dicembre 2020.

Inca sodi rinnovo odi proroga, invece, bisognerà indicare la causale, se la durata del nuovo “incarico” supera i 12 mesi. La causale sarà necessaria se la durata complessiv­a dei rapporti a termine instaurati con lo stesso datore supera 24 mesi. Il mancato rispetto della normativa può costare caro al datore di lavoro, che potrebbe essere costretto ad assumere il lavoratore a tempo indetermin­ato, con l’ obbligo di pagare un’ indennità risarcitor­ia da 2,5 a 12 mensilità di retribuzio­ne globale di fatto.

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