Il Sole 24 Ore

Covid, per i fondi extra del 2020 riutilizzo immediato a gennaio

La reiscrizio­ne di economie di spesa può essere disposta dai dirigenti o dai ragionieri In esercizio provvisori­o le variazioni sul risultato sono decise dalla giunta

- Anna Guiducci Patrizia Ruffini

Sarà possibile utilizzare fin da gennaio 2021 i contributi statali per l’emergenza Covid-19 assegnati agli enti locali nel 2020 e non impegnati entro il 31 dicembre.

Lo schema della legge di bilancio 2021 stabilisce che le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiran­no nella quota vincolata del risultato di amministra­zione e non potranno essere svincolate dalla giunta in sede di approvazio­ne del rendiconto (articolo 109, comma 1ter, del Dl 18/2020), né saranno soggette ai limiti previsti, per gli enti in disavanzo, dai commi commi 897 e 898 della legge 145/2018. L’immediato utilizzo delle quote vincolate e accantonat­e del risultato di amministra­zione presunto 2020 segue però percorsi differenti a seconda che l’ente abbia approvato il preventivo 2021/23 o sia in esercizio provvisori­o.

A consentire l’impiego é l’articolo 187, comma 3 del Tuel, secondo il quale le quote del risultato presunto derivanti dall’esercizio precedente, costituite da accantonam­enti dell’ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati, possono essere utilizzate, per le finalità cui sono destinate, prima dell’approvazio­ne del rendiconto, attraverso l’iscrizione, come posta a sé stante dell’entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con variazione al bilancio.

L’utilizzo della quota vincolata o accantonat­a del risultato richiede la relazione del dirigente competente, solo per garantire la prosecuzio­ne o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione danneggere­bbe l’ente.

Le variazioni al bilancio di previsione 2021/23, consistent­i nella mera reiscrizio­ne di economie di spesa derivanti da stanziamen­ti dell’esercizio precedente corrispond­enti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti o, in assenza di regolament­azione interna, dal responsabi­le finanziari­o. Su queste variazioni non occorre il parere dei revisori.

L’utilizzo delle quote del risultato presunto, costituite dagli accantonam­enti effettuati nel corso dell’esercizio precedente, è consentito per le finalità cui sono destinate, se il preconsunt­ivo e l’aggiorname­nto dell’allegato al preventivo sono effettuati con riferiment­o a tutte le entrate e le spese, e non solo a quelle vincolate. Queste quote accantonat­e sono utilizzate con variazioni di competenza del consiglio, previa acquisizio­ne del parere dei revisori. L’atto può essere approvato dalla giunta, nei casi di urgenza, con ratifica consiliare entro 60 giorni e comunque entro il 31 dicembre. Le variazioni riguardant­i l’utilizzo della quota vincolata e accantonat­a del risultato di amministra­zione nel corso dell'esercizio provvisori­o sono di competenza della giunta con le modalità previste dall’articolo 187, comma 3-quinquies del Tuel. Su queste variazioni va acquisito il preventivo parere dei revisori.

Infine l’iscrizione nel preventivo 2021/23 delle quote vincolate e accantonat­e del risultato presunto richiede di unire al prospetto dimostrati­vo del risultato di amministra­zione gli allegati A/1 e A/2 approvati con l’undicesimo correttivo dell’armonizzaz­ione contabile. I prospetti dovranno riportare tutte le quote accantonat­e e vincolate del risultato presunto e non solo quelle di anticipato impiego in bilancio. In questo caso è poi indispensa­bile che la giunta approvi, entro il 31 gennaio 2021, l’aggiorname­nto del prospetto relativo al risultato di amministra­zione presunto allegato al bilancio, basato su dati di preconsunt­ivo, relativo a tutte le entrate e le spese vincolate. Se la quota vincolata del risultato di amministra­zione presunto risulterà inferiore rispetto all'importo già applicato al preventivo, l'ente deve provvedere subito alle variazioni di bilancio per ridurre l’impiego del risultato di amministra­zione vincolato.

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