Covid, per i fondi extra del 2020 riutilizzo immediato a gennaio
La reiscrizione di economie di spesa può essere disposta dai dirigenti o dai ragionieri In esercizio provvisorio le variazioni sul risultato sono decise dalla giunta
Sarà possibile utilizzare fin da gennaio 2021 i contributi statali per l’emergenza Covid-19 assegnati agli enti locali nel 2020 e non impegnati entro il 31 dicembre.
Lo schema della legge di bilancio 2021 stabilisce che le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiranno nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non potranno essere svincolate dalla giunta in sede di approvazione del rendiconto (articolo 109, comma 1ter, del Dl 18/2020), né saranno soggette ai limiti previsti, per gli enti in disavanzo, dai commi commi 897 e 898 della legge 145/2018. L’immediato utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto 2020 segue però percorsi differenti a seconda che l’ente abbia approvato il preventivo 2021/23 o sia in esercizio provvisorio.
A consentire l’impiego é l’articolo 187, comma 3 del Tuel, secondo il quale le quote del risultato presunto derivanti dall’esercizio precedente, costituite da accantonamenti dell’ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati, possono essere utilizzate, per le finalità cui sono destinate, prima dell’approvazione del rendiconto, attraverso l’iscrizione, come posta a sé stante dell’entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con variazione al bilancio.
L’utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato richiede la relazione del dirigente competente, solo per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione danneggerebbe l’ente.
Le variazioni al bilancio di previsione 2021/23, consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti o, in assenza di regolamentazione interna, dal responsabile finanziario. Su queste variazioni non occorre il parere dei revisori.
L’utilizzo delle quote del risultato presunto, costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell’esercizio precedente, è consentito per le finalità cui sono destinate, se il preconsuntivo e l’aggiornamento dell’allegato al preventivo sono effettuati con riferimento a tutte le entrate e le spese, e non solo a quelle vincolate. Queste quote accantonate sono utilizzate con variazioni di competenza del consiglio, previa acquisizione del parere dei revisori. L’atto può essere approvato dalla giunta, nei casi di urgenza, con ratifica consiliare entro 60 giorni e comunque entro il 31 dicembre. Le variazioni riguardanti l’utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio sono di competenza della giunta con le modalità previste dall’articolo 187, comma 3-quinquies del Tuel. Su queste variazioni va acquisito il preventivo parere dei revisori.
Infine l’iscrizione nel preventivo 2021/23 delle quote vincolate e accantonate del risultato presunto richiede di unire al prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione gli allegati A/1 e A/2 approvati con l’undicesimo correttivo dell’armonizzazione contabile. I prospetti dovranno riportare tutte le quote accantonate e vincolate del risultato presunto e non solo quelle di anticipato impiego in bilancio. In questo caso è poi indispensabile che la giunta approvi, entro il 31 gennaio 2021, l’aggiornamento del prospetto relativo al risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio, basato su dati di preconsuntivo, relativo a tutte le entrate e le spese vincolate. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto risulterà inferiore rispetto all'importo già applicato al preventivo, l'ente deve provvedere subito alle variazioni di bilancio per ridurre l’impiego del risultato di amministrazione vincolato.