Doppio aggiornamento ai conti 2021/23
Arconet vieta le ricadute automatiche dalla gestione al bilancio di previsione
Doppia via per aggiornare le previsioni 2021/2023 con le variazioni intervenute nel bilancio in corso di gestione.
Poiché le variazioni riferite agli esercizi 2021 e 2022 effettuate al bilancio in corso di gestione non si estendono automaticamente allo schema di bilancio 2021/23, la coerenza fra i documenti contabili impone un distinto aggiornamento degli atti di programmazione del prossimo triennio (faq Arconet n. 15). In altri termini bilancio gestionale 2020/22 e bilancio di previsione 2021/23 sono documenti differenti fra i quali non vi è alcun automatismo, che necessitano invece di distinte e autonome variazioni.
Il tema si pone in particolare per le variazioni ai cronoprogrammi di spesa e di esigibilità apportate all’annualità 2020 ed alle conseguenti variazioni di entrata e di spesa degli esercizi successivi.
Innanzitutto l’articolo 174, comma 4, del Tuel consente alla giunta di presentare emendamenti allo schema di bilancio in corso di approvazione, a seguito di sopravvenute variazioni del quadro normativo di riferimento. In questo caso spetta al regolamento di contabilità dell’ente prevedere i termini e le modalità di presentazione degli emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione in corso di approvazione da parte dei membri dell’organo consiliare e dalla giunta.
A seguito delle variazioni effettuate sulla seconda e terza annualità del bilancio in corso di gestione 2020/22, la giunta può pertanto, nei termini previsti dal regolamento di contabilità dell’ente, presentare emendamenti allo schema del bilancio di previsione 2021/23 già adottato e presentato al consiglio per la successiva approvazione. Nei casi in cui il regolamento non preveda invece la presentazione di emendamenti diversi da quelli obbligatori (derivanti da variazioni del quadro normativo e dal riaccertamento ordinario dei residui), occorrerà, a decorrere dal 1° gennaio 2021, variare il bilancio già approvato dal consiglio con le variazioni intervenute nel frattempo.
Sul tema la Commissione Arconet ha specificato che i regolamenti di contabilità non possono prevedere variazioni automatiche fra bilancio in corso di gestione e bilancio di previsione.
È inoltre possibile infine effettuare variazioni di esigibilità da parte della giunta, secondo le disposizioni dell’articolo 3, comma 5, Dlgs 118/2011, entro i termini di approvazione del rendiconto.