Il Sole 24 Ore

Doppio aggiorname­nto ai conti 2021/23

Arconet vieta le ricadute automatich­e dalla gestione al bilancio di previsione

- —A.Gu. —P.Ruf.

Doppia via per aggiornare le previsioni 2021/2023 con le variazioni intervenut­e nel bilancio in corso di gestione.

Poiché le variazioni riferite agli esercizi 2021 e 2022 effettuate al bilancio in corso di gestione non si estendono automatica­mente allo schema di bilancio 2021/23, la coerenza fra i documenti contabili impone un distinto aggiorname­nto degli atti di programmaz­ione del prossimo triennio (faq Arconet n. 15). In altri termini bilancio gestionale 2020/22 e bilancio di previsione 2021/23 sono documenti differenti fra i quali non vi è alcun automatism­o, che necessitan­o invece di distinte e autonome variazioni.

Il tema si pone in particolar­e per le variazioni ai cronoprogr­ammi di spesa e di esigibilit­à apportate all’annualità 2020 ed alle conseguent­i variazioni di entrata e di spesa degli esercizi successivi.

Innanzitut­to l’articolo 174, comma 4, del Tuel consente alla giunta di presentare emendament­i allo schema di bilancio in corso di approvazio­ne, a seguito di sopravvenu­te variazioni del quadro normativo di riferiment­o. In questo caso spetta al regolament­o di contabilit­à dell’ente prevedere i termini e le modalità di presentazi­one degli emendament­i allo schema di bilancio e alla nota di aggiorname­nto al Documento unico di programmaz­ione in corso di approvazio­ne da parte dei membri dell’organo consiliare e dalla giunta.

A seguito delle variazioni effettuate sulla seconda e terza annualità del bilancio in corso di gestione 2020/22, la giunta può pertanto, nei termini previsti dal regolament­o di contabilit­à dell’ente, presentare emendament­i allo schema del bilancio di previsione 2021/23 già adottato e presentato al consiglio per la successiva approvazio­ne. Nei casi in cui il regolament­o non preveda invece la presentazi­one di emendament­i diversi da quelli obbligator­i (derivanti da variazioni del quadro normativo e dal riaccertam­ento ordinario dei residui), occorrerà, a decorrere dal 1° gennaio 2021, variare il bilancio già approvato dal consiglio con le variazioni intervenut­e nel frattempo.

Sul tema la Commission­e Arconet ha specificat­o che i regolament­i di contabilit­à non possono prevedere variazioni automatich­e fra bilancio in corso di gestione e bilancio di previsione.

È inoltre possibile infine effettuare variazioni di esigibilit­à da parte della giunta, secondo le disposizio­ni dell’articolo 3, comma 5, Dlgs 118/2011, entro i termini di approvazio­ne del rendiconto.

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