Credito d’imposta per investimenti al Sud: i beni rubati non sono considerati dismessi
Con riferimento al credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno ex legge 208/2015 (e successive modifiche e integrazioni), si chiede se i beni oggetto dell’agevolazione che non fanno più parte dell’esercizio dell’impresa a causa di un furto, denunciato alle forze dell’ordine, rientrano nella casistica dei beni dismessi e se, quindi devono essere rimpiazzati per non subire una rideterminazione del credito (punto 5 della circolare 12/E del 13 aprile 2017).
F.L. - BARI
La risposta è negativa. La normativa sul credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno richiede che i beni agevolati oggetto dell’investimento non siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa o destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale gli stessi sono entrati in funzione. In caso di inosservanza, è previsto l’obbligo di rideterminazione del beneficio escludendo dal computo i beni per cui si verifica una delle predette circostanze. Si tratta di una disposizione antielusiva, prevista al fine di garantire – quantomeno nel medio periodo – la stabilità e la durevolezza degli investimenti oggetto dell’agevolazione, escludendo dall’agevolazione gli investimenti a carattere temporaneo, realizzati al solo fine di fruire del credito di imposta.
Ciò posto, in relazione ad altre agevolazioni fiscali recanti disposizioni antielusive analoghe a quella in esame (ad esempio, l’agevolazione “Tremonti–bis” di cui all’articolo 4, legge 383/2001, oppure il “bonus investimenti”, ex articolo 18 del Dl 91/2014), l’agenzia delle Entrate ha precisato che le cause di revoca previste dalla legge fanno riferimento a situazioni in cui il soggetto beneficiario estromette volontariamente (e anticipatamente rispetto ai tempi minimi previsti) i beni agevolati dal regime d’impresa. Pertanto, non si verifica la revoca nel caso di furto del bene oggetto dell’agevolazione, comprovato dalla denuncia alle autorità competenti, in quanto si tratta di un accadimento indipendente dalla volontà del beneficiario (si vedano la risoluzione 180/E/2003 e la circolare 5/ E/2015). In un’ottica sistematica, tali chiarimenti possono essere estesi anche al credito di imposta Mezzogiorno.