Il Sole 24 Ore

Laurea, così l’accesso al «recupero» agevolato

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Sono nato nel 1970, lavoro in banca dal 1999 e vorrei riscattare la laurea quadrienna­le conseguita nel 1996. Rientro nelle condizioni previste dal regime agevolato di riscatto (5.260 euro per ogni anno di studio)?

G.D. - CHIETI

Il riscatto del titolo di studio con onere agevolato è possibile a condizione che venga valutato con le regole del sistema contributi­vo. Considerat­o che il lettore è nato nel 1970, si ritiene che, in presenza di un percorso di studi regolare, si sia immatricol­ato nel 1989. In tal caso, l’intero percorso di studi si collochere­bbe nel sistema retributiv­o (ante 1996).

Pertanto, il riscatto del titolo di studio con onere agevolato sarà possibile, in assenza di specifiche istruzioni da parte dell’Inps, seguendo questo iter:

– si presenta la domanda di riscatto del titolo di studio con onere ordinario (cosiddetta riserva matematica) per i periodi antecedent­i al 1996;

– dopo aver pagato alcune rate, si chiede l’interruzio­ne del riscatto. Con il pagamento delle rate si crea contribuzi­one antecedent­e al 1996 e quindi il lettore diventerà destinatar­io di un sistema di calcolo misto;

– si presenta istanza di opzione al contributi­vo, in base all’articolo 1, comma 23, della legge 335/1990;

– infine si presenta una nuova istanza di riscatto del titolo di studio, con onere agevolato, per la parte non riscattata in precedenza.

A legislazio­ne attuale, si segnala che, sulla base dei dati forniti, il lettore, pur riscattand­o integralme­nte il titolo di studio, non riuscirà ad anticipare l’uscita dal mondo del lavoro prima della pensione di vecchiaia. Infatti, quest’ultima risulterà perfeziona­ta nel 2039, mentre la pensione anticipata (per la quale quest’anno sono richiesti 42 anni e dieci mesi di contributi) verrà perfeziona­ta nel 2040. In assenza di riscatto, il lettore riuscirà ad accedere comunque alla pensione anticipata contributi­va (per la quale quest’anno sono richiesti 64 anni di età, con 20 anni di contribuzi­one effettiva e un primo importo di pensione non inferiore a 2,8 volte l’assegno sociale) nel 2036.

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