Il Sole 24 Ore

Fideiussio­ne degli enti locali: i soggetti coinvolti

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In base all’articolo 207, comma 1, del Tuel (Dlgs 267/2000), i Comuni possono prestare fideiussio­ne, tra l’altro, «per altre operazioni di indebitame­nto da parte di aziende da essi dipendenti», mentre il comma 2 prevede che «la garanzia fideiussor­ia può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell’articolo 113, comma 1, lettera e), per l’assunzione di mutui destinati alla realizzazi­one delle opere di cui all’articolo 116, comma 1. In tali casi i Comuni... rilasciano la fideiussio­ne limitatame­nte alle rate di ammortamen­to da corrispond­ersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziari­o successivo a quello dell’entrata in funzione dell’opera».

Si chiede di sapere se il termine “aziende” previsto dal comma 1 è da intendere in senso lato (quindi da riferire per estensione anche a società partecipat­e) o invece in senso tecnicamen­te specifico (ad esempio, riferito ad aziende speciali interne all’ente) e se è da ritenere valida la fideiussio­ne prevista al comma 2, rilasciata però per l’intero mutuo e tutta la durata.

R.R. - ASCOLI PICENO

La normativa che regola l’applicazio­ne dell’istituto della fideiussio­ne da parte degli enti locali è contenuta nell’articolo 207 del Tuel, il quale dispone – attesa la riconducib­ilità della fideiussio­ne a una ipotesi d’indebitame­nto (Corte dei conti del Veneto, deliberazi­one 121/2013) – che la stessa può operare solo se riferita a operazioni d’investimen­to comportant­i futuri vantaggi per la collettivi­tà, come disposto in modo articolato e chiaro ai commi 1, 2 e 3.

Dalla lettura della norma, la quale distingue in modo preciso i soggetti coinvolti nell’operazione, si deve ritenere senza dubbio che la nozione di “aziende dipendenti”, prevista al comma 1, si riferisca meramente a quelle aziende che vivono in un rapporto di stretta dipendenza con l’ente territoria­le, quali le Aziende speciali, i Consorzi e le Comunità montane. In merito, invece, alle società partecipat­e dagli enti locali–salvo le specifiche società individuat­e al comma 2 (società di capitali patrimonia­li costituite per la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica )– gli orientamen­ti di massima della Corte dei conti( Corte dei conti sentenza 30/ Sezaut/2015/Qmig; Corte dei conti dell’ Emilia Romagna, deliberazi­one 70/2017 Par) fanno ricadere la società partecipat­a–a controllo pubblico e in–ho use – nell’ambito applicativ­o del comma 3 della norma, riferito ai soggetti“terzi ”. Pertanto, si deve ritenere applicabil­e al caso della società partecipat­a il terzo comma dell’articolo 207, non applicando­si,dunque, la limitazion­e temporale del secondo esercizio finanziari­o previsto nella fattispeci­e del secondo comma.

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