Il Sole 24 Ore

Trattament­o contabile degli oneri di riscossion­e

- A cura di Ciro D’Aries

Con l’articolo 1, commi da 792 a 804, della legge 160/2019, di Bilancio per il 2020, è stata attuata la riforma della riscossion­e dei tributi locali. La riforma ha stabilito che il contribuen­te sarà tenuto a pagare una quota denominata «oneri di riscossion­e a carico del debitore» pari al 3% con un massimo di 300 euro, qualora il pagamento avvenga entro 60 giorni da quando è spirato il termine per il ricorso, o del 6% con un massimo di 600 euro, qualora il termine citato non sia rispettato. Inoltre vi è una quota denominata «spese di notifica e delle attività di esecuzione», che saranno definite con decreto del Mef (ministero dell’Economia e delle finanze).

Qualora l’ente concession­ario sia una Spa, che risulta assoggetta­ta alla disciplina contabile e fiscale delle società per azioni, si chiede:

1) qual è il trattament­o contabile e fiscale degli introiti previsti sopra (oneri di riscossion­e e spese di notifica); 2) se gli oneri di riscossion­e (3 o 6 per cento) sono soggetti a Iva al 22% o sono esenti;

3) se il debitore è individuab­ile nel contribuen­te.

G.L. - PISA

Nell’ambito della disciplina della riscossion­e dei tributi e in relazione ai nuovi “oneri di riscossion­e”, a carico del soggetto individuab­ile nel contribuen­te, come previsti dalla legge 160/2019, l’agenzia delle Entrate (con la risoluzion­e 56/E/2014) specifica che, qualora l’attività di riscossion­e venga svolta non direttamen­te dall’ente locale nell’ambito della sua attività di pubblica autorità, bensì da una società a capitale interament­e pubblico (cosiddetta società in house), la previsione di esenzione dell’Iva non trova applicazio­ne; pertanto, gli oneri di riscossion­e non possono che essere assoggetta­ti a Iva ordinaria al 22 per cento (l’Iva non inciderà, però, sul contribuen­te, come indicato dal Mef, ma sull’ente creditore).

In merito, invece, alle spese di notifica, sulla base del contratto di servizio intercorre­nte fra la società affidatari­a del servizio di riscossion­e e l’ente affidante, potremmo avere le due seguenti situazioni (agenzia delle Entrate – risoluzion­e 6/E/1998):

1) le spese vengono anticipate dalla società – la quale le sostiene a proprio nome – e riaddebita­te al lordo di Iva. In tal caso, la fattispeci­e è riconducib­ile a un contratto di mandato senza rappresent­anza e, pertanto, le spese sono assoggetta­te a Iva, in base all’articolo 3, comma 3, del Dpr 633/1972; 2) le spese sono sostenute in nome e per conto dell’ente affidante. In tal caso la fattispeci­e è riconducib­ile a un contratto di mandato con rappresent­anza e, pertanto, le spese, in quanto regolarmen­te documentat­e, sono escluse dall’Iva, in base all’articolo 15, comma 1, n. 3, del Dpr 633/1972. Per quanto attiene, infine, alla contabiliz­zazione dei suddetti introiti, gli stessi non possono che essere iscritti nel bilancio della società esercente l’attività di riscossion­e al Conto economico, alla voce Ricavi – A1 (gli oneri di riscossion­e) e alla voce Altri ricavi – A5 (il rimborso delle spese di notifica).

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