Il Sole 24 Ore

La rateazione dei contributi sospesi a causa del Covid

- A cura di Pietro Gremigni

In materia di contributi Inps sospesi a causa del Covid e delle relative rateazioni (in base all’articolo 97 del Dl 104/2020), si chiede cosa succede se una società non ha versato entro il 16 settembre la prima rata della dilazione Covid. Si è decaduti dal beneficio della dilazione come avviene per quelle ordinarie? In pratica, una società ha sospeso il periodo da febbraio 2020 e con regolare istanza di dilazione da apposita procedura (messaggio Inps 2871/2020) ha chiesto la rateazione. Il pagamento della prima rata non è stato fatto entro il 16 settembre ma il 2 ottobre. Successiva­mente ha presentato anche una dilazione ordinaria per i periodi dal novembre 2019 al gennaio 2020. L’Inps sostiene che si deve rimuovere il codice sospension­e su febbraio 2020 e dilazionar­e (con dilazione ordinaria) anche febbraio 2020 (con sanzioni e interessi dal 16 marzo). È corretto?

G.C. - PALERMO

Dopo l’emanazione dell’articolo 97 del Dl 104/2020, convertito nella legge 126/2020, l’Inps ha disposto una diversa rateazione dei contributi sospesi per emergenza Covid (Inps messaggio 3882/2020):

– entro il 30 ottobre 2020 dovevano essere versate le prime due rate;

– entro il 31 dicembre 2020, il 50% dell’importo oggetto di sospension­e dovrà essere interament­e corrispost­o, in quanto ciò costituisc­e condizione necessaria per beneficiar­e della rateizzazi­one del rimanente 50% fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

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