Il Sole 24 Ore

Documento elettronic­o: imposta in capo all’emittente

- A cura di Giovanni Petruzzell­is

In seguito all’introduzio­ne della fatturazio­ne elettronic­a, cambia la responsabi­lità solidale fra emittente e ricevente dell’imposta di bollo sulla fattura stessa? Il ricevente non può sapere, con la fatturazio­ne elettronic­a, se l’emittente ha correttame­nte pagato nei termini di legge l’imposta di bollo sulle fatture.

V.D. - TREVISO

Anorma dell’articolo 6 del Dm 17 giugno 2014, le fatture elettronic­he che comportano la debenza dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazion­e che l’imposta dovuta è stata assolta. Pertanto, l’e– fattura ricevuta dal cessionari­o o committent­e reca solo tale dicitura senza ulteriori indicazion­i.

Lo stesso articolo 6 stabilisce che il pagamento del tributo può essere effettuato dal cedente o prestatore direttamen­te nell’area riservata del sito dell’agenzia delle Entrate, lasciando così intendere che l’obbligo di versamento è a carico dell’emittente della fattura (fatta salva la possibilit­à di pattuirne il riaddebito in rivalsa alla contropart­e). Sulla base di questa ricostruzi­one si ritenere che il soggetto destinatar­io della fattura, al fine di non incorrere nella responsabi­lità solidale stabilita a norma dell’articolo 22 del Dpr 642/1972, debba limitarsi al riscontro di tale annotazion­e sulla fattura e che, nel caso in cui non sia stata apposta, possa chiedere la correzione della fattura stessa.

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