Documento elettronico: imposta in capo all’emittente
In seguito all’introduzione della fatturazione elettronica, cambia la responsabilità solidale fra emittente e ricevente dell’imposta di bollo sulla fattura stessa? Il ricevente non può sapere, con la fatturazione elettronica, se l’emittente ha correttamente pagato nei termini di legge l’imposta di bollo sulle fatture.
V.D. - TREVISO
Anorma dell’articolo 6 del Dm 17 giugno 2014, le fatture elettroniche che comportano la debenza dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione che l’imposta dovuta è stata assolta. Pertanto, l’e– fattura ricevuta dal cessionario o committente reca solo tale dicitura senza ulteriori indicazioni.
Lo stesso articolo 6 stabilisce che il pagamento del tributo può essere effettuato dal cedente o prestatore direttamente nell’area riservata del sito dell’agenzia delle Entrate, lasciando così intendere che l’obbligo di versamento è a carico dell’emittente della fattura (fatta salva la possibilità di pattuirne il riaddebito in rivalsa alla controparte). Sulla base di questa ricostruzione si ritenere che il soggetto destinatario della fattura, al fine di non incorrere nella responsabilità solidale stabilita a norma dell’articolo 22 del Dpr 642/1972, debba limitarsi al riscontro di tale annotazione sulla fattura e che, nel caso in cui non sia stata apposta, possa chiedere la correzione della fattura stessa.