Termini ridotti, l’esterometro «sana» le fatture analogiche
Ai fini della comunicazione dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza ex articolo 3, comma 1, del Dlgs 127/2015, l’assoggettamento all’obbligo della fatturazione elettronica – ex articolo
1, comma 3, dello stesso decreto – risulta verificato anche nel caso in cui le fatture verso l’estero, per cessioni alle esportazioni e cessioni intra–Ue, sono inviate in maniera analogica e non in formato elettronico, ma riepilogate nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere (cosiddetto esterometro)?
C.P. - TRANI
Ai fini della riduzione dei termini di decadenza per la notifica degli atti di rettifica e di accertamento disposta dall’articolo 3, comma 1, del Dlgs 127/2015, il presupposto della tracciabilità dei pagamenti – in relazione alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute da soggetti passivi stabiliti o residenti nello Stato verso o da soggetti non ivi stabiliti – si ritiene verificato anche nell’ipotesi in cui i dati delle fatture verso l’estero, inviate in formato analogico, siano stati correttamente trasmessi (cosiddetto esterometro) in conformità alle specifiche tecniche di cui al provvedimento dell’agenzia delle Entrate 30 aprile 2018 (che sarà sostituito, dall’1 gennaio 2021, con quelle di cui al provvedimento 2 aprile 2020, n. 166579, della stessa Agenzia). E ciò in quanto l’effettuazione di tale adempimento garantisce la tracciabilità, come previsto dal citato articolo 3, comma 1.