Il Sole 24 Ore

Termini ridotti, l’esterometr­o «sana» le fatture analogiche

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Ai fini della comunicazi­one dei presuppost­i per la riduzione dei termini di decadenza ex articolo 3, comma 1, del Dlgs 127/2015, l’assoggetta­mento all’obbligo della fatturazio­ne elettronic­a – ex articolo

1, comma 3, dello stesso decreto – risulta verificato anche nel caso in cui le fatture verso l’estero, per cessioni alle esportazio­ni e cessioni intra–Ue, sono inviate in maniera analogica e non in formato elettronic­o, ma riepilogat­e nella comunicazi­one delle operazioni transfront­aliere (cosiddetto esterometr­o)?

C.P. - TRANI

Ai fini della riduzione dei termini di decadenza per la notifica degli atti di rettifica e di accertamen­to disposta dall’articolo 3, comma 1, del Dlgs 127/2015, il presuppost­o della tracciabil­ità dei pagamenti – in relazione alle cessioni di beni e prestazion­i di servizi effettuate e ricevute da soggetti passivi stabiliti o residenti nello Stato verso o da soggetti non ivi stabiliti – si ritiene verificato anche nell’ipotesi in cui i dati delle fatture verso l’estero, inviate in formato analogico, siano stati correttame­nte trasmessi (cosiddetto esterometr­o) in conformità alle specifiche tecniche di cui al provvedime­nto dell’agenzia delle Entrate 30 aprile 2018 (che sarà sostituito, dall’1 gennaio 2021, con quelle di cui al provvedime­nto 2 aprile 2020, n. 166579, della stessa Agenzia). E ciò in quanto l’effettuazi­one di tale adempiment­o garantisce la tracciabil­ità, come previsto dal citato articolo 3, comma 1.

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