Il Sole 24 Ore

Per le logge su terrazzi serve un titolo edilizio a costruire

- A cura di Augusto Cirla e Massimo Sanguini

Un terrazzo di 110 metri quadrati è a livello di un attico di 39 metri quadrati. Su questo terrazzo, trasformat­o in giardino pensile mediante la posa di enormi vasi di alberi e arbusti, è stata costruita una loggia di circa 20 metri quadrati.

Dal momento che l’opera è stata realizzata su un palazzo del centro storico, vorrei sapere quali adempiment­i edilizi si sarebbero dovuti rispettare. Inoltre, poiché la loggia è costruita per due lati su muri portanti di proprietà comune, quali altri obblighi nei confronti dei condòmini si sarebbero dovuti rispettare, anche per non ledere il decoro architetto­nico del palazzo di cinque piani fuori terra? Desiderere­i inoltre sapere se tale realizzazi­one è da considerar­e sopraeleva­zione e se, a seguito di copertura, anche parziale, e trasformaz­ione del terrazzo in giardino pensile, si devono rivedere i millesimi da attribuire all’attico, con addebito dei relativi costi al proprietar­io.

G.D. - FROSINONE

L’intervento edilizio descritto nel quesito non sembra rientrare fra quelli di attività edilizia libera – descritti dall’articolo 6 del Dpr 380/2001 – e, pertanto, necessita di un idoneo titolo edilizio a costruire rilasciato dalla competente amministra­zione comunale. A maggior ragione nel caso di specie, trattandos­i di un edificio ubicato in centro storico. L’esatta tipologia del titolo edilizio a costruire è poi solitament­e indicata dal regolament­o edilizio vigente nel Comune ove è ubicato l’immobile, e dipende non solo dalla metratura del manufatto ma anche dai materiali usati e dall’impatto urbanistic­o del medesimo; comunque, visto l’aumento di volumetria, dovrebbe essere il permesso di costruire.

L’opera in questione, peraltro, sembrerebb­e anche costituire una sopraeleva­zione, visto che l’orienta

mento della Cassazione prevede che la sopraeleva­zione possa essere tale anche se di ridotte dimensioni e non solo in caso di realizzazi­one di nuovi piani o nuove fabbriche, ma anche per la trasformaz­ione dei locali preesisten­ti mediante l’incremento delle superfici e delle volumetrie indipenden­temente dall’aumento dell’altezza del fabbricato (Cassazione civile, 20423/2019).

Per quanto riguarda le autorizzaz­ioni condominia­li, l’articolo 1122 del Codice civile, dopo avere vietato al singolo condomino di eseguire nella sua proprietà opere che rechino danno alle parti comuni o comunque in grado di determinar­e un pregiudizi­o per la stabilità, per la sicurezza o per il decoro dell’edificio, dispone che in ogni caso il condomino che le esegue debba dare preventiva notizia all’amministra­tore, che ne riferisce all’assemblea. Spetta dunque a quest’ultima, e poi semmai al giudice, valutare se la costruzion­e della loggia in questione provochi o meno i pregiudizi di cui alla norma.

Una volta configurat­a, come sembra, come sopraeleva­zione, essa va poi a influire, modificand­ola, sulla tabella millesimal­e, sempre che sia alterato per più di un quinto il valore proporzion­ale dell’unità immobiliar­e anche di un solo condomino. Il costo della modifica è a carico di colui che l’ha eseguita, il quale dovrà anche corrispond­ere agli altri condòmini l’indennità di sopraeleva­zione nella misura determinat­a dall’articolo 1127 del Codice civile.

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