La caduta delle foglie non genera responsabilità
Il mio confinante aveva all’epoca il piazzale metà asfaltato e metà sterrato. Ho piantato con il suo consenso verbale delle piante a confine. Successivamente il confinante ha asfaltato tutto il piazzale, mettendo delle grate per lo scolo dell’acqua piovana.
Se le foglie andranno a ostruire il deflusso dell’acqua creando danni, questi potrebbero essere a me imputati?
D.V. - TREVISO
In linea di principio ciascuno risponde dei danni cagionati a terzi che siano conseguenti alla detenzione di un proprio bene, su cui grava l’obbligo di custodia, come esplicitato dall’articolo 2051 del Codice civile.
Lo stesso articolo, tuttavia, prevede il caso fortuito, quale esenzione di responsabilità. In sostanza il proprietario di un bene risponde dei danni che siano conseguenza diretta e prevedibile in relazione alla natura del bene stesso e agli obblighi di manutenzione che vi sono connessi, e non in assoluto di ogni pregiudizio astrattamente riconducibile al bene.
Partendo da tali presupposti, la giurisprudenza di legittimità è costante nel negare la responsabilità del proprietario di un albero per la caduta delle foglie nel fondo confinante, in quanto fenomeno del tutto naturale e generalmente inoffensivo, fatta comunque salva la circostanza in cui siano ravvisabili delle mancanze nell’ordinaria e necessaria manutenzione, quali ad esempio una regolare potatura dell’albero.