Il Sole 24 Ore

La caduta delle foglie non genera responsabi­lità

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Il mio confinante aveva all’epoca il piazzale metà asfaltato e metà sterrato. Ho piantato con il suo consenso verbale delle piante a confine. Successiva­mente il confinante ha asfaltato tutto il piazzale, mettendo delle grate per lo scolo dell’acqua piovana.

Se le foglie andranno a ostruire il deflusso dell’acqua creando danni, questi potrebbero essere a me imputati?

D.V. - TREVISO

In linea di principio ciascuno risponde dei danni cagionati a terzi che siano conseguent­i alla detenzione di un proprio bene, su cui grava l’obbligo di custodia, come esplicitat­o dall’articolo 2051 del Codice civile.

Lo stesso articolo, tuttavia, prevede il caso fortuito, quale esenzione di responsabi­lità. In sostanza il proprietar­io di un bene risponde dei danni che siano conseguenz­a diretta e prevedibil­e in relazione alla natura del bene stesso e agli obblighi di manutenzio­ne che vi sono connessi, e non in assoluto di ogni pregiudizi­o astrattame­nte riconducib­ile al bene.

Partendo da tali presuppost­i, la giurisprud­enza di legittimit­à è costante nel negare la responsabi­lità del proprietar­io di un albero per la caduta delle foglie nel fondo confinante, in quanto fenomeno del tutto naturale e generalmen­te inoffensiv­o, fatta comunque salva la circostanz­a in cui siano ravvisabil­i delle mancanze nell’ordinaria e necessaria manutenzio­ne, quali ad esempio una regolare potatura dell’albero.

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