Il Sole 24 Ore

Cedolare, non si deve più comunicare la proroga

- A cura di Augusto Cirla

A seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 3–bis, comma 1, del Dl 34/2019, si può considerar­e soppresso l’obbligo di comunicare la proroga dei contratti per i quali è stata esercitata l’opzione per la cedolare secca?

P.V. - TREVISO

L’articolo 3–bis del Dl 34/2019 (decreto Crescita, convertito in legge 58/2019) dispone l’abrogazion­e delle sanzioni previste in relazione all’obbligo della comunicazi­one della proroga dei contratti di locazione in regime di cedolare secca, disposte dall’articolo 3, comma 3, del Dlgs 23/2011. Come chiarito nel dossier del Servizio studi del Senato, che ha illustrato le novità del Dl 34/2019, l’obbligo di comunicazi­one della proroga per i contratti in cedolare secca risulta dunque implicitam­ente e sostanzial­mente soppresso, visto che esso non è più sanzionato e non comporta la perdita del regime sostitutiv­o. La proroga, da non confondere con il rinnovo del contratto, rappresent­a il prolungame­nto del contratto dopo che è trascorso il suo primo periodo temporale minimo obbligator­io, periodo che varia in base alla tipologia di locazione stipulata.

Il decreto Crescita ha abrogato la norma che prevedeva l’applicazio­ne di una sanzione in caso di mancata comunicazi­one della proroga all’amministra­zione finanziari­a entro i 30 giorni dal verificars­i dell’evento (sanzione pari a 100 euro che veniva ridotta a 50 euro se la comunicazi­one era presentata con un ritardo non superiore a 30 giorni).

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