Cedolare, non si deve più comunicare la proroga
A seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 3–bis, comma 1, del Dl 34/2019, si può considerare soppresso l’obbligo di comunicare la proroga dei contratti per i quali è stata esercitata l’opzione per la cedolare secca?
P.V. - TREVISO
L’articolo 3–bis del Dl 34/2019 (decreto Crescita, convertito in legge 58/2019) dispone l’abrogazione delle sanzioni previste in relazione all’obbligo della comunicazione della proroga dei contratti di locazione in regime di cedolare secca, disposte dall’articolo 3, comma 3, del Dlgs 23/2011. Come chiarito nel dossier del Servizio studi del Senato, che ha illustrato le novità del Dl 34/2019, l’obbligo di comunicazione della proroga per i contratti in cedolare secca risulta dunque implicitamente e sostanzialmente soppresso, visto che esso non è più sanzionato e non comporta la perdita del regime sostitutivo. La proroga, da non confondere con il rinnovo del contratto, rappresenta il prolungamento del contratto dopo che è trascorso il suo primo periodo temporale minimo obbligatorio, periodo che varia in base alla tipologia di locazione stipulata.
Il decreto Crescita ha abrogato la norma che prevedeva l’applicazione di una sanzione in caso di mancata comunicazione della proroga all’amministrazione finanziaria entro i 30 giorni dal verificarsi dell’evento (sanzione pari a 100 euro che veniva ridotta a 50 euro se la comunicazione era presentata con un ritardo non superiore a 30 giorni).