Il Sole 24 Ore

Cambio di coinquilin­o con cessione del contratto

- A cura di Matteo Rezzonico

Un contratto di affitto per studenti universita­ri, regolarmen­te registrato, è intestato cumulativa­mente a tre conduttori con la previsione della responsabi­lità solidale. Nel caso che uno dei tre receda anzitempo, è possibile reintegrar­e il numero dei conduttori del medesimo contratto con la formula del subentro attraverso il modello RLI dell’agenzia delle Entrate?

M.M. - TRIESTE

Nel caso posto dal lettore occorrerà esaminare il contratto di locazione. Ad ogni modo, secondo un orientamen­to giurisprud­enziale tuttora valido, «la coesistenz­a nello stesso rapporto locativo di più conduttori non esclude che ciascuno di questi sia tenuto per la medesima prestazion­e (nella specie pagamento del canone) contraddis­tinta da autonoma obbligazio­ne. In tal caso deve ritenersi che essi siano obbligati in solido a norma degli articoli 1292 e 1294 del Codice civile poiché si versa in ipotesi di obbligazio­ni solidali, nella quale si ha in realtà, non un’obbligazio­ne unica con pluralità di soggetti, ma tante singole obbligazio­ni quanti sono i debitori, connesse fra loro ed aventi, ciascuna, per oggetto l’identica presta

zione» (Cassazione, 27 febbraio 1978, n. 1011).

Quanto al subentro – pur tenuto conto che il patto 9 del contratto tipo, allegato al Dm 16 gennaio 2017, rimette alle parti la determinaz­ione delle modalità di subentro («il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto per gravi motivi... tale facoltà è consentita anche ad uno o più dei conduttori firmatari ed in tale caso dal mese dell’intervenut­o recesso, la locazione prosegue nei confronti degli al

tri, ferma restando la solidariet­à del conduttore per i pregressi periodi di conduzione. Le modalità di subentro sono così concordate...») – sotto il profilo fiscale si ritiene possibile procedere con la formula della cessione (volontaria) più che del subentro, prevista dal modello RLI. Nelle istruzioni per la richiesta di registrazi­one e adempiment­i successivi, contratti di locazione e affitto di immobili si legge: «Se la cessione riguarda il conduttore va compilata la sezione II del quadro B indicando in un rigo i dati del conduttore che cede il contratto “cedente” e in un altro rigo i dati del nuovo conduttore “cessionari­o”».

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