Riscaldamento non pagato: «subentra» il locatore
Vorrei un chiarimento relativamente alle spese di riscaldamento non pagate da un inquilino che affitta un alloggio di nostra proprietà. L’amministratore dello stabile asserisce che, quando l’inquilino non paga il riscaldamento, deve subentrare il padrone di casa. È vero? In caso di risposta positiva, vorrei sapere se il proprietario è tenuto a pagare immediatamente, oppure dopo che il condominio abbia agito in giudizio contro l’inquilino moroso.
M.I. - TORINO
Il rapporto di locazione riguarda locatore e conduttore; il rapporto condominiale riguarda l’amministratore e il condomino. Non esiste un rapporto diretto tra amministratore del condominio e conduttore dell’unità immobiliare. Il condominio si rivolge sempre al condomino per vedersi rimborsate le spese comuni. È indifferente il rapporto tra condomino e conduttore di una uni
tà immobiliare del primo, in quanto il condominio ha diritto di vedersi rimborsare le spese condominiali relative all’appartamento, indipendentemente dal fatto che il locatore ottenga il rimborso di tali oneri da parte del proprio conduttore. Conseguentemente ha ragione l’amministratore del condominio a rivolgersi direttamente al locatore condomino per il rimborso delle spese di riscaldamento, secondo le scadenze deliberate in assemblea. Ciò anche se l’articolo 10 della legge 392/1978 attribuisce al conduttore il diritto di voto, in luogo del proprietario dell’appartamento locatogli, nelle delibere dell’assemblea condominiale relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento.