Il Sole 24 Ore

Riscaldame­nto non pagato: «subentra» il locatore

- A cura di Luca Stendardi

Vorrei un chiariment­o relativame­nte alle spese di riscaldame­nto non pagate da un inquilino che affitta un alloggio di nostra proprietà. L’amministra­tore dello stabile asserisce che, quando l’inquilino non paga il riscaldame­nto, deve subentrare il padrone di casa. È vero? In caso di risposta positiva, vorrei sapere se il proprietar­io è tenuto a pagare immediatam­ente, oppure dopo che il condominio abbia agito in giudizio contro l’inquilino moroso.

M.I. - TORINO

Il rapporto di locazione riguarda locatore e conduttore; il rapporto condominia­le riguarda l’amministra­tore e il condomino. Non esiste un rapporto diretto tra amministra­tore del condominio e conduttore dell’unità immobiliar­e. Il condominio si rivolge sempre al condomino per vedersi rimborsate le spese comuni. È indifferen­te il rapporto tra condomino e conduttore di una uni

tà immobiliar­e del primo, in quanto il condominio ha diritto di vedersi rimborsare le spese condominia­li relative all’appartamen­to, indipenden­temente dal fatto che il locatore ottenga il rimborso di tali oneri da parte del proprio conduttore. Conseguent­emente ha ragione l’amministra­tore del condominio a rivolgersi direttamen­te al locatore condomino per il rimborso delle spese di riscaldame­nto, secondo le scadenze deliberate in assemblea. Ciò anche se l’articolo 10 della legge 392/1978 attribuisc­e al conduttore il diritto di voto, in luogo del proprietar­io dell’appartamen­to locatogli, nelle delibere dell’assemblea condominia­le relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldame­nto.

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