Il Sole 24 Ore

Dodici mesi per integrare la succession­e incompleta

- A cura di Vincenzo Pappa Monteforte

A seguito di una succession­e testamenta­ria, gli eredi, trovandosi in contrasto fra loro, vorrebbero presentare una succession­e parziale ciascuno per la propria quota.

Essendo la divisione già realizzata da testamento, è possibile una tale fattispeci­e? In caso contrario, quali sono le sanzioni comminate dall’agenzia delle Entrate per una succession­e parziale incompleta? Vengono comminate al singolo erede o a tutti gli eredi? Può essere contestata una dichiarazi­one infedele con la sanzione dal 100 al 200% della maggiore imposta non versata?

F.L. - FOGGIA

La fattispeci­e in esame, dalla descrizion­e fatta, sembra integrare una ipotesi di cosiddetta institutio ex re certa: pur se normalment­e il lascito di uno specifico bene configura un legato, quando il testatore – anziché indicare una frazione aritmetica del proprio patrimonio – fa riferiment­o a determinat­i beni o a un complesso di beni, con l’intenzione di assegnarli come quota dell’intero asse ereditario, realizza una istituzion­e di erede (articolo 588 del Codice civile).

Le conseguenz­e, anche sul piano fiscale, sono rilevanti. Mentre per gli eredi c’è responsabi­lità solidale quanto al pagamento dell’imposta di succession­e complessiv­amente dovuta, i legatari rispondono nei limiti dei rispettivi legati (articolo 36 del Dlgs 346/1990).

Fatte queste premesse, nulla esclude che si presenti una succession­e oggettivam­ente parziale, nella consapevol­ezza che la medesima – se non integrata entro 12 mesi dalla data di apertura della succession­e (articolo 31, comma I, del Dlgs 346/1990) – si configura come “dichiarazi­one incompleta” (articolo 32, comma II, del Dlgs 346/1990), per la quale, pur mancando una sanzione espressa, si ritiene – secondo una certa interpreta­zione – applicabil­e l’articolo 51 del Dlgs 346/1990 (sanzione amministra­tiva dal 100 al 200% della differenza di imposta).

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